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Art. 106 D.Lgs. n. 285/1992 — Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole

Testo dell'articolo

Art. 106. Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole

##### Art. 106. - Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole

1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono essere costruite in modo che, ai fini della circolazione stradale, garantiscano sufficiente stabilita' sia quando circolano isolatamente, sia quando effettuano il traino, se previsto, sia, infine, quando sono equipaggiate con attrezzi portati o semiportati dei quali deve essere garantito il bloccaggio tridimensionale. Le macchine agricole semoventi devono essere inoltre costruite in modo da consentire un idoneo campo di visibilita', anche quando sono equipaggiate con cabina di guida chiusa, con dispositivi di protezione del conducente e con attrezzi portati o semiportati. Il sedile del conducente deve essere facilmente accessibile e confortevole ed i comandi adeguatamente agibili.

2. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), escluse quelle di cui al punto 3), devono essere munite di:

a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione;

b) dispositivi per la frenatura;

c) dispositivo di sterzo;

d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;

e) dispositivo per la segnalazione acustica;

f) dispositivo retrovisore;

g) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;

h) dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose;

i) dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino;

l) superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza.

3. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 3), devono essere munite, con riferimento all'elencazione del comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere b), c), d), g) ed h); devono inoltre essere munite dei dispositivi di cui alla lettera a), anche se amovibili; nel limite di massa di 0,3 t possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b).

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