Art. 133 c.p. — Gravita' del reato: valutazione agli effetti della pena
Testo dell'articolo
Art. 133. Gravita' del reato: valutazione agli effetti della pena
Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravita' del reato, desunta:
1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalita' dell'azione;
2° dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3° dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresi', della capacita' a delinquere del colpevole, desunta: 1° dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2° dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3° dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4° dalle condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del reo.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 133 c.p.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
