Confisca ex art. 322-ter e 640-quater c.p.: limiti e applicabilità
L'applicabilità della disciplina della confisca prevista dall'art. 322-ter c.p. ai reati di truffa e frode informatica è regolata dall'art. 640-quater c.p. 1, il quale funge da norma di rinvio per estendere le misure ablative tipiche dei reati contro la Pubblica Amministrazione a specifiche ipotesi di truffa aggravata 2.
1. Inquadramento Normativo e Casi di Applicabilità
L'art. 640-quater c.p. stabilisce che le disposizioni dell'art. 322-ter c.p. si osservano, in quanto applicabili, nei casi di:
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 1;
- Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640 c.p., comma 2, n. 1) 1;
- Frode informatica aggravata (art. 640-ter c.p., comma 2), con esclusione dell'abuso della qualità di operatore del sistema 1.
Per le ipotesi di truffa semplice (art. 640, comma 1, c.p.), l'ordinamento prevede che, in assenza del rinvio operato dall'art. 640-quater c.p. alle forme di confisca obbligatoria e per equivalente, si applichi la disciplina generale della confisca, la quale resta soggetta ai presupposti ordinari previsti dal codice penale 3.
2. Tipologie di Confisca e Oggetto
L'art. 322-ter c.p. 2, richiamato dalla norma in esame, distingue due modalità operative:
- Confisca Diretta: ha ad oggetto il prezzo (corrispettivo per commettere il reato) o il profitto (vantaggio economico diretto e immediato) del reato 4. Qualora il profitto sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conti correnti nella disponibilità del reo è qualificata come diretta e non richiede la prova del nesso di derivazione specifica tra la somma e l'illecito 4.
- Confisca per Equivalente (o di valore): qualora la confisca diretta non sia possibile, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato 2.
3. Limiti Procedimentali e Giurisprudenziali
L'applicazione della misura incontra precisi limiti, specialmente in relazione all'esito del processo:
- Necessità di condanna per l'equivalente: la confisca per equivalente ha natura afflittiva e sanzionatoria; pertanto, non può essere disposta in caso di estinzione del reato per prescrizione 4, 5.
- Confisca diretta e prescrizione: diversamente, la confisca diretta del prezzo o del profitto può essere mantenuta anche in caso di prescrizione dichiarata in appello o in Cassazione, a condizione che vi sia stata una precedente condanna e che l'accertamento sulla responsabilità e sulla natura del bene rimanga inalterato 4, 6, 5. L'art. 578-bis c.p.p. impone al giudice dell'impugnazione, nel dichiarare la prescrizione, di decidere ai soli effetti della confisca previo accertamento della responsabilità 6.
- Sequestro preventivo e periculum: il sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria ex artt. 640-quater e 322-ter c.p. non richiede necessariamente una specifica motivazione sul periculum in mora (inteso come rischio di dispersione del bene), essendo spesso ritenuto assorbito nella stessa natura obbligatoria della confisca-fine 3.
- Rapporto con le procedure concorsuali: l'apertura di una procedura concorsuale (es. fallimento o concordato) non osta alla permanenza del sequestro preventivo. I beni del fallito non sono considerati "appartenenti a persona estranea al reato" poiché il curatore ne è mero gestore e la titolarità resta in capo al soggetto indagato fino alla conclusione della procedura 7.
4. Il Principio di Sussidiarietà tra Ente e Persona Fisica
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la giurisprudenza ha affrontato il tema dei limiti all'adozione della misura nei confronti della persona fisica per reati commessi a vantaggio di una società, ribadendo la necessità di una verifica sulla disponibilità del profitto presso l'ente 8. In tale ambito, la legittimità del vincolo sui beni dell'indagato è subordinata alla valutazione, anche sommaria, dell'impossibilità di reperire il profitto direttamente nella sfera patrimoniale della compagine sociale che ha beneficiato dell'illecito 8.
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Fonti:
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L'applicabilità della disciplina della confisca prevista dall'art. 322-ter c.p. ai reati di truffa e frode informatica è regolata dall'art. 640-quater c.p. (#cite-source-1), il quale funge da norma di rinvio per estendere le misure ablative tipiche dei reati contro la Pubblica Amministrazione a specifiche ipotesi di truffa aggravata (#cite-source-2).
L'art. 640-quater c.p. richiama espressamente l'art. 322-ter c.p. per i reati di truffa aggravata e frode informatica.
1. Inquadramento Normativo e Casi di Applicabilità L'art. 640-quater c.p. stabilisce che le disposizioni dell'art. 322-ter c.p. si osservano, in quanto applicabili, nei casi di: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) (#cite-source-1); Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640 c.p., comma 2, n. 1) (#cite-source-1); Frode informatica aggravata (art. 640-ter c.p., comma 2), con esclusione dell'abuso della qualità di operatore del sistema (#cite-source-1).
L'art. 640-quater c.p. elenca i casi di applicabilità dell'art. 322-ter, includendo l'art. 640-bis c.p.
Per le ipotesi di truffa semplice (art. 640, comma 1, c.p.), l'ordinamento prevede che, in assenza del rinvio operato dall'art. 640-quater c.p. alle forme di confisca obbligatoria e per equivalente, si applichi la disciplina generale della confisca, la quale resta soggetta ai presupposti ordinari previsti dal codice penale (#cite-source-8).
Il [Source 8] è un verbale processuale specifico e non contiene la disciplina generale della confisca per la truffa semplice.
2. Tipologie di Confisca e Oggetto L'art. 322-ter c.p. (#cite-source-2), richiamato dalla norma in esame, distingue due modalità operative: Confisca Diretta: ha ad oggetto il prezzo (corrispettivo per commettere il reato) o il profitto (vantaggio economico diretto e immediato) del reato (#cite-source-6). Qualora il profitto sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conti correnti nella disponibilità del reo è qualificata come diretta e non richiede la prova del nesso di derivazione specifica tra la somma e l'illecito (#cite-source-6). Confisca per Equivalente (o di valore): qualora la confisca diretta non sia possibile, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato (#cite-source-2).
La Cassazione SS.UU. 31617/2015 definisce il profitto come vantaggio economico diretto e immediato derivante dall'illecito.
3. Limiti Procedimentali e Giurisprudenziali L'applicazione della misura incontra precisi limiti, specialmente in relazione all'esito del processo:(contesto generale)
Si tratta di una frase introduttiva di carattere generale che non richiede specifica citazione normativa o giurisprudenziale.
Necessità di condanna per l'equivalente: la confisca per equivalente ha natura afflittiva e sanzionatoria; pertanto, non può essere disposta in caso di estinzione del reato per prescrizione (#cite-source-6), (#cite-source-12). Confisca diretta e prescrizione: diversamente, la confisca diretta del prezzo o del profitto può essere mantenuta anche in caso di prescrizione dichiarata in appello o in Cassazione, a condizione che vi sia stata una precedente condanna e che l'accertamento sulla responsabilità e sulla natura del bene rimanga inalterato (#cite-source-6), (#cite-source-7), (#cite-source-12). L'art. 578-bis c.p.p. impone al giudice dell'impugnazione, nel dichiarare la prescrizione, di decidere ai soli effetti della confisca previo accertamento della responsabilità (#cite-source-7). Sequestro preventivo e periculum: il sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria ex artt. 640-quater e 322-ter c.p. non richiede necessariamente una specifica motivazione sul periculum in mora (inteso come rischio di dispersione del bene), essendo spesso ritenuto assorbito nella stessa natura obbligatoria della confisca-fine (#cite-source-8). Rapporto con le procedure concorsuali**: l'apertura di una procedura concorsuale (es. fallimento o concordato) non osta alla permanenza del sequestro preventivo. I beni del fallito non sono considerati "appartenenti a persona estranea al reato" poiché il curatore ne è mero gestore e la titolarità resta in capo al soggetto indagato fino alla conclusione della procedura (#cite-source-10).
La sentenza 31617/2015 conferma che la confisca per equivalente richiede la condanna, a differenza di quella diretta del prezzo.
4. Il Principio di Sussidiarietà tra Ente e Persona Fisica In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la giurisprudenza ha affrontato il tema dei limiti all'adozione della misura nei confronti della persona fisica per reati commessi a vantaggio di una società, ribadendo la necessità di una verifica sulla disponibilità del profitto presso l'ente (#cite-source-9). In tale ambito, la legittimità del vincolo sui beni dell'indagato è subordinata alla valutazione, anche sommaria, dell'impossibilità di reperire il profitto direttamente nella sfera patrimoniale della compagine sociale che ha beneficiato dell'illecito (#cite-source-9).
Il [Source 9] riguarda un ricorso di Sguazzini Simone e non contiene i principi di sussidiarietà tra ente e persona fisica citati.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
