Provvedimenti decisori e istruttori del giudice ex art. 187 c.p.c.
Il giudice istruttore dispone di ampi poteri ordinatori e decisori per modulare lo svolgimento del processo, potendo alternativamente dare impulso all'istruttoria o rimettere la causa in decisione qualora ritenga superflua l'attività probatoria 1, 2.
Ecco i principali provvedimenti che il giudice può assumere ai sensi dell'art. 187 c.p.c. e delle norme coordinate:
1. Provvedimenti di rimessione immediata in decisione
Il giudice può interrompere la fase di trattazione e rimettere le parti davanti al collegio (o trattenere la causa in decisione se agisce come giudice monocratico 3) nei seguenti casi:
- Causa matura per la decisione: quando ritiene che non vi sia bisogno di assumere mezzi di prova (ad esempio perché la causa è documentale o i fatti sono non contestati) 1.
- Questioni preliminari di merito: se sorge una questione di merito (es. prescrizione o decadenza) la cui decisione può definire il giudizio 1.
- Questioni pregiudiziali: se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione, alla competenza o altre pregiudiziali di rito 1. In questo caso, il giudice ha la facoltà di decidere se rimettere subito la causa in decisione o disporre che tali questioni siano decise unitamente al merito alla fine dell'istruttoria 1.
2. Provvedimenti istruttori e ordinatori
Qualora la causa non sia matura per la decisione, il giudice prosegue nell'attività istruttoria:
- Ammissione delle prove: ai sensi dell'art. 183 c.p.c., il giudice provvede sulle richieste istruttorie delle parti (es. prove testimoniali ex art. 244 c.p.c.) 2, 4.
- Calendario del processo: contestualmente all'ammissione delle prove, il giudice deve predisporre il calendario delle udienze successive, indicando i tempi per l'assunzione dei mezzi di prova e l'udienza di rimessione in decisione 2, 5.
- Assunzione delle prove: il giudice istruttore guida l'assunzione dei mezzi di prova ammessi, rispettando i tempi fissati nel calendario 5.
3. La fase di precisazione delle conclusioni
Quando la causa viene rimessa in decisione (sia per ragioni preliminari che dopo l'esaurimento dell'istruttoria), il giudice fissa un'apposita udienza e assegna alle parti i termini perentori previsti dall'art. 189 c.p.c. 6:
- Fino a 60 giorni prima dell'udienza per le note di precisazione delle conclusioni 6.
- Fino a 30 giorni prima per le comparse conclusionali 6.
- Fino a 15 giorni prima per le memorie di replica 6.
4. Il regime dei provvedimenti e la prosecuzione
- Forma e revoca: i provvedimenti che non definiscono il giudizio hanno forma di ordinanza 7. Tali ordinanze non possono mai pregiudicare la decisione della causa e sono, di regola, modificabili e revocabili dallo stesso giudice che le ha pronunciate 8.
- Sentenza non definitiva: se il collegio (o il giudice monocratico), investito della causa su una questione preliminare, decide di non definire il giudizio (es. rigetta l'eccezione di prescrizione), pronuncia una sentenza non definitiva e, con separata ordinanza, dispone la prosecuzione dell'istruzione 7, 9. In tal caso, il giudice istruttore riprende i suoi poteri per la trattazione della causa 9.
Dati da raccogliere:
- Verifica la normativa applicabile al procedimento per quanto concerne la struttura delle memorie e i termini di rimessione in decisione 1, 2.
- Accertare se il tribunal giudica in composizione collegiale o monocratica, dato che nel secondo caso il giudice designato esercita tutti i poteri del collegio 3.
Articoli citati: art. 187 c.p.c., art. 183 c.p.c., art. 281-quater c.p.c., art. 244 c.p.c., art. 188 c.p.c., art. 189 c.p.c., art. 279 c.p.c., art. 177 c.p.c., art. 280 c.p.c.
Calcolatori utili: Rito semplificato, Memorie 183 c.p.c., Comparse conclusionali
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Fonti:
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Il giudice istruttore dispone di ampi poteri ordinatori e decisori per modulare lo svolgimento del processo, potendo alternativamente dare impulso all'istruttoria o rimettere la causa in decisione qualora ritenga superflua l'attività probatoria (#cite-source-1), (#cite-source-2).
L'art. 187 c.p.c. conferma il potere del giudice di rimettere la causa in decisione se matura senza bisogno di prove.
Ecco i principali provvedimenti che il giudice può assumere ai sensi dell'art. 187 c.p.c. e delle norme coordinate:(contesto generale)
Frase introduttiva che presenta l'elenco dei provvedimenti basati sulla normativa citata.
1. Provvedimenti di rimessione immediata in decisione Il giudice può interrompere la fase di trattazione e rimettere le parti davanti al collegio (o trattenere la causa in decisione se agisce come giudice monocratico (#cite-source-11)) nei seguenti casi: Causa matura per la decisione: quando ritiene che non vi sia bisogno di assumere mezzi di prova (ad esempio perché la causa è documentale o i fatti sono non contestati) (#cite-source-1). Questioni preliminari di merito: se sorge una questione di merito (es. prescrizione o decadenza) la cui decisione può definire il giudizio (#cite-source-1). Questioni pregiudiziali: se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione, alla competenza o altre pregiudiziali di rito (#cite-source-1). In questo caso, il giudice ha la facoltà di decidere se rimettere subito la causa in decisione o disporre che tali questioni siano decise unitamente al merito alla fine dell'istruttoria (#cite-source-1).
L'art. 281-quater c.p.c. attribuisce al giudice monocratico i poteri del collegio nella decisione della causa.
2. Provvedimenti istruttori e ordinatori Qualora la causa non sia matura per la decisione, il giudice prosegue nell'attività istruttoria: Ammissione delle prove: ai sensi dell'art. 183 c.p.c., il giudice provvede sulle richieste istruttorie delle parti (es. prove testimoniali ex art. 244 c.p.c.) (#cite-source-2), (#cite-source-9). Calendario del processo: contestualmente all'ammissione delle prove, il giudice deve predisporre il calendario delle udienze successive, indicando i tempi per l'assunzione dei mezzi di prova e l'udienza di rimessione in decisione (#cite-source-2), (#cite-source-3). Assunzione delle prove: il giudice istruttore guida l'assunzione dei mezzi di prova ammessi, rispettando i tempi fissati nel calendario (#cite-source-3).
L'art. 183 c.p.c. disciplina i provvedimenti sulle richieste istruttorie e l'art. 244 la prova testimoniale.
3. La fase di precisazione delle conclusioni Quando la causa viene rimessa in decisione (sia per ragioni preliminari che dopo l'esaurimento dell'istruttoria), il giudice fissa un'apposita udienza e assegna alle parti i termini perentori previsti dall'art. 189 c.p.c. (#cite-source-4): 1. Fino a 60 giorni prima dell'udienza per le note di precisazione delle conclusioni (#cite-source-4). 2. Fino a 30 giorni prima per le comparse conclusionali (#cite-source-4). 3. Fino a 15 giorni prima per le memorie di replica (#cite-source-4).
L'art. 189 c.p.c. stabilisce i termini perentori per la precisazione delle conclusioni (60 giorni per le note).
4. Il regime dei provvedimenti e la prosecuzione Forma e revoca: i provvedimenti che non definiscono il giudizio hanno forma di ordinanza (#cite-source-5). Tali ordinanze non possono mai pregiudicare la decisione della causa e sono, di regola, modificabili e revocabili dallo stesso giudice che le ha pronunciate (#cite-source-6). Sentenza non definitiva: se il collegio (o il giudice monocratico), investito della causa su una questione preliminare, decide di non definire il giudizio (es. rigetta l'eccezione di prescrizione), pronuncia una sentenza non definitiva e, con separata ordinanza, dispone la prosecuzione dell'istruzione (#cite-source-5), (#cite-source-7). In tal caso, il giudice istruttore riprende i suoi poteri per la trattazione della causa (#cite-source-7).
L'art. 177 c.p.c. prevede che le ordinanze non pregiudichino la decisione e siano generalmente revocabili.
Dati da raccogliere: Verifica la normativa applicabile al procedimento per quanto concerne la struttura delle memorie e i termini di rimessione in decisione (#cite-source-1), (#cite-source-2). Accertare se il tribunal giudica in composizione collegiale o monocratica, dato che nel secondo caso il giudice designato esercita tutti i poteri del collegio (#cite-source-11).
L'art. 281-quater c.p.c. conferma che il giudice monocratico esercita tutti i poteri del collegio.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
