Calcolo dei termini del rito semplificato di cognizione

Nel procedimento semplificato di cognizione, ricorso e decreto si notificano almeno 40 giorni liberi prima dell’udienza (60 se la notifica avviene all’estero) e il convenuto si costituisce non oltre 10 giorni prima (art. 281-undecies c.p.c., comma 2); all’udienza il giudice può concedere fino a 20 giorni per le memorie e altri 10 per le repliche (art. 281-duodecies c.p.c., comma 4).

I dati del calcolo

Precompilato con un esempio: cambia i valori.

Quella fissata nel decreto del giudice

Sospensione feriale

No per le materie escluse, ad esempio cautelari e cause urgenti

Notifica all’estero

Termine libero di 60 giorni

Altre opzioni

Solo se il giudice ha concesso i termini fuori udienza

Risultato

Prossima scadenza
giovedì 28 gennaio 2027
tra 100 giorniUltimo giorno per notificare ricorso e decreto (40 giorni liberi)
  1. Ultimo giorno per notificare ricorso e decreto (40 giorni liberi)tra 100 giorni
    gio 28 gen 2027
  2. Costituzione del convenuto (10 giorni prima)tra 129 giorni
    ven 26 feb 2027
    Il 28/02/2027 non è un giorno utile
  3. Udienza di comparizione
    mer 10 mar 2027
  4. Memoria su domande, eccezioni e prove (fino a 20 giorni)tra 161 giorni
    mar 30 mar 2027
  5. Replica e prova contraria (fino a 10 giorni dopo)tra 171 giorni
    ven 9 apr 2027
  • Il termine per la costituzione del convenuto è assegnato dal decreto che fissa l’udienza e non può scadere oltre 10 giorni prima (art. 281-undecies c.p.c., comma 2): il calcolo applica i 10 giorni, ma se il decreto indica una data anteriore fa fede il decreto.
  • I termini di 20 e 10 giorni sono la durata massima: il giudice li concede se richiesti, quando l’esigenza nasce dalle difese della controparte, e può fissarli più brevi (art. 281-duodecies c.p.c., comma 4). Fa fede l’ordinanza.
  • Se il giudice fissa una nuova udienza, ad esempio per la chiamata di un terzo (art. 281-undecies c.p.c.), ricalcola i termini dalla nuova data.
  • Il calcolo esclude agosto anche dai giorni liberi per la notifica (termine a comparire), come ritiene l’orientamento prevalente. Secondo un orientamento minoritario questo termine, posto a tutela del convenuto, non si sospende: escludere agosto anticipa la notifica, quindi è la scelta prudente.
  • La sospensione feriale non si applica, tra le altre, alle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, ai procedimenti cautelari, alle cause di alimenti e alle cause dichiarate urgenti (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 ord. giud.): in questi casi scegli “No”.
  • Se una scadenza a ritroso cade di sabato, il calcolo la anticipa al venerdì, secondo Cass. 21335/2017 e Cass. ord. 23634/2024, che applicano l’art. 155, comma 5, c.p.c. anche ai termini a ritroso. Un orientamento più risalente limita la regola del sabato ai termini che si contano in avanti: il venerdì resta comunque la data prudente.
artt. 281-undecies e 281-duodecies c.p.c.D.Lgs. 149/2022 e D.Lgs. 164/2024art. 155 c.p.c.art. 1 L. 742/1969

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Come si calcola

  1. 1.

    Il rito semplificato vale per i procedimenti iniziati dopo il 28 febbraio 2023 (D.Lgs. 149/2022, con il correttivo D.Lgs. 164/2024). Si usa quando i fatti non sono controversi, la domanda si fonda su prova documentale, è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa; nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica si può usare anche senza questi presupposti (art. 281-decies c.p.c.).

  2. 2.

    Il termine per la notifica è libero: tra la notifica e l’udienza devono passare 40 giorni interi, senza contare né l’una né l’altra. Il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal decreto, che non può scadere oltre 10 giorni prima dell’udienza: il calcolo usa i 10 giorni, ma se il decreto indica una data anteriore fa fede il decreto. Costituzione e notifica si contano a ritroso dall’udienza; i giorni dal 1° al 31 agosto non si contano e, se la scadenza della costituzione cade di sabato, domenica o in un festivo, si anticipa al giorno lavorativo precedente.

  3. 3.

    Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparire; quelle pronunciate fuori udienza sono comunicate dal cancelliere (art. 176 c.p.c., comma 2). Per questo i termini dell’art. 281-duodecies c.p.c. si contano dall’udienza o dalla data di comunicazione che indichi; il secondo termine si conta dalla scadenza del primo. Una scadenza che cade di sabato, domenica o in un festivo slitta al primo giorno utile successivo (art. 155 c.p.c.).

Domande frequenti

Quali sono i termini del rito semplificato?

Notifica di ricorso e decreto almeno 40 giorni liberi prima dell’udienza (60 all’estero) e costituzione del convenuto non oltre 10 giorni prima (art. 281-undecies c.p.c.). All’udienza, se una parte lo chiede e l’esigenza nasce dalle difese della controparte, il giudice concede fino a 20 giorni per precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni e indicare le prove, e fino a 10 giorni ulteriori per replicare e dedurre prova contraria (art. 281-duodecies c.p.c., comma 4).

Cosa deve contenere la comparsa del convenuto?

Le difese, la presa di posizione chiara e specifica sui fatti affermati dall’attore, i mezzi di prova, i documenti e le conclusioni. A pena di decadenza vanno proposte le domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d’ufficio; chi vuole chiamare un terzo deve dichiararlo nella comparsa e chiedere lo spostamento dell’udienza (art. 281-undecies c.p.c.).

Il giudice può passare al rito ordinario?

Sì: alla prima udienza, se mancano i presupposti del rito semplificato o la causa è complessa, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione nelle forme ordinarie e fissa l’udienza dell’art. 183 c.p.c., rispetto alla quale decorrono i termini dell’art. 171-ter c.p.c. (art. 281-duodecies c.p.c., comma 1).

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