Ricognizione di persone: atti preliminari e formalità ex art. 213 c.p.p.
La disciplina della ricognizione di persone è ispirata a criteri di rigorosa tutela della genuinità dell'atto, mirando a prevenire condizionamenti o suggestioni che possano inficiarne l'attendibilità. L'ordinamento distingue nettamente tra la ricognizione "tipica", svolta davanti al giudice, e le individuazioni "atipiche" compiute dalla polizia giudiziaria o dal Pubblico Ministero.
Di seguito il dettaglio delle cautele, delle formalità e del relativo regime di invalidità.
1. Inquadramento normativo: gli atti preliminari (art. 213 c.p.p.)
Ai sensi dell'art. 213 c.p.p. 1, il giudice deve obbligatoriamente compiere una serie di attività preliminari prima di procedere all'atto ricognitivo vero e proprio. Nello specifico, il giudice deve:
- Invitare il ricognitore a descrivere la persona da riconoscere, indicando tutti i particolari che ricorda;
- Chiedere se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento;
- Chiedere se abbia visto la persona, prima o dopo il fatto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti;
- Verificare se la persona gli sia stata indicata o descritta da altri;
- Indagare su altre circostanze che possano influire sull'attendibilità del riconoscimento.
Tali adempimenti e le relative dichiarazioni rese dal soggetto devono essere obbligatoriamente menzionati nel verbale 1.
2. Svolgimento della ricognizione (art. 214 c.p.p.)
Una volta esauriti i preliminari, lo svolgimento deve seguire le formalità dell'art. 214 c.p.p. 2:
- Predisposizione del "visto": il giudice deve procurare la presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti alla persona sottoposta a ricognizione, anche nell'abbigliamento;
- Libertà di posizionamento: l'interessato deve poter scegliere il proprio posto tra le comparse;
- Certezze del ricognitore: al soggetto chiamato alla ricognizione viene chiesto se riconosca taluno e, in caso affermativo, di precisare se ne sia certo 2.
3. Il regime delle invalidità: nullità e inutilizzabilità
Il legislatore ha previsto un regime sanzionatorio specifico per l'inosservanza di tali forme:
- Nullità della ricognizione: l'inosservanza delle disposizioni sugli atti preliminari (art. 213, commi 1 e 2) e sulle modalità di svolgimento (art. 214, comma 1) è causa di nullità dell'atto 1, 2. Tale nullità è di tipo intermedio e si riverbera sulla capacità dimostrativa dell'atto.
- Inutilizzabilità (art. 191 c.p.p.): sebbene la violazione delle formalità dell'art. 213 c.p.p. sia testualmente sanzionata con la nullità, la giurisprudenza e la dottrina richiamano il principio generale dell'art. 191 c.p.p. 3 per le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge. Tuttavia, occorre distinguere tra la ricognizione formale e l'individuazione.
4. Orientamento giurisprudenziale: ricognizione vs individuazione
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito importanti distinzioni operative:
- Natura dell'individuazione atipica: L'individuazione fotografica o personale operata dalla Polizia Giudiziaria o dal PM (ex art. 361 c.p.p. 4) è considerata una prova atipica ai sensi dell'art. 189 c.p.p. 5.
- Inapplicabilità delle sanzioni dell'art. 213 c.p.p. alle individuazioni: Secondo la Cass. pen. sez. II, n. 49951/2023 6, la forza probatoria dell'individuazione (atipica) non dipende dal rispetto delle modalità formali della ricognizione (tipica), ma dal valore della dichiarazione confermativa del teste. Pertanto, l'inosservanza delle formalità dell'art. 213 c.p.p. in sede di individuazione fotografica nelle indagini non determina l'inutilizzabilità dell'atto, ma attiene al libero apprezzamento del giudice circa l'attendibilità del riconoscimento 6, 5.
- Condizionamenti: Se il ricognitore è stato influenzato (ad esempio, vedendo l'imputato in caserma prima dell'atto), ciò non determina l'inutilizzabilità "patologica" ma incide pesantemente sulla motivazione circa la credibilità della deposizione 5.
Conclusione operativa
Per la ricognizione formale (quella disposta dal giudice, tipicamente in incidente probatorio o dibattimento):
- Obbligo di descrizione preventiva della persona da parte del ricognitore.
- Obbligo di accertamento su precedenti contatti o descrizioni fornite.
- Verbale dettagliato di ogni passaggio. L'inosservanza comporta la nullità dell'atto 1.
Per le individuazioni di indagine (atipiche): Il mancato rispetto dei formalismi ex art. 213 c.p.p. non rende l'atto inutilizzabile, ma ne indebolisce il valore probatorio, rendendolo censurabile sotto il profilo del vizio di motivazione qualora il giudice non dia conto della persistente attendibilità del riconoscimento nonostante le carenze procedurali 6, 5.
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Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
La disciplina della ricognizione di persone è ispirata a criteri di rigorosa tutela della genuinità dell'atto, mirando a prevenire condizionamenti o suggestioni che possano inficiarne l'attendibilità. L'ordinamento distingue nettamente tra la ricognizione "tipica", svolta davanti al giudice, e le individuazioni "atipiche" compiute dalla polizia giudiziaria o dal Pubblico Ministero.(contesto generale)
Inquadramento generale del sistema delle ricognizioni e distinzione tra atti tipici e atipici, privo di citazioni specifiche.
Di seguito il dettaglio delle cautele, delle formalità e del relativo regime di invalidità.(contesto generale)
Frase di raccordo puramente introduttiva.
1. Inquadramento normativo: gli atti preliminari (art. 213 c.p.p.) Ai sensi dell'art. 213 c.p.p. (#cite-source-1), il giudice deve obbligatoriamente compiere una serie di attività preliminari prima di procedere all'atto ricognitivo vero e proprio. Nello specifico, il giudice deve: Invitare il ricognitore a descrivere la persona da riconoscere, indicando tutti i particolari che ricorda; Chiedere se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento; Chiedere se abbia visto la persona, prima o dopo il fatto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti; Verificare se la persona gli sia stata indicata o descritta da altri; Indagare su altre circostanze che possano influire sull'attendibilità del riconoscimento.
Il contenuto descrive fedelmente gli adempimenti preliminari previsti dall'art. 213 c.p.p. riportato nel Source 1.
Tali adempimenti e le relative dichiarazioni rese dal soggetto devono essere obbligatoriamente menzionati nel verbale (#cite-source-1).
L'obbligo di menzione nel verbale è espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 213 c.p.p. nel Source 1.
2. Svolgimento della ricognizione (art. 214 c.p.p.) Una volta esauriti i preliminari, lo svolgimento deve seguire le formalità dell'art. 214 c.p.p. (#cite-source-2): Predisposizione del "visto": il giudice deve procurare la presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti alla persona sottoposta a ricognizione, anche nell'abbigliamento; Libertà di posizionamento: l'interessato deve poter scegliere il proprio posto tra le comparse; Certezze del ricognitore: al soggetto chiamato alla ricognizione viene chiesto se riconosca taluno e, in caso affermativo, di precisare se ne sia certo (#cite-source-2).
La descrizione delle modalità di svolgimento (somiglianza persone, abbigliamento, scelta posto) corrisponde all'art. 214 c.p.p. nel Source 2.
3. Il regime delle invalidità: nullità e inutilizzabilità Il legislatore ha previsto un regime sanzionatorio specifico per l'inosservanza di tali forme: Nullità della ricognizione: l'inosservanza delle disposizioni sugli atti preliminari (art. 213, commi 1 e 2) e sulle modalità di svolgimento (art. 214, comma 1) è causa di nullità dell'atto (#cite-source-1), (#cite-source-2). Tale nullità è di tipo intermedio e si riverbera sulla capacità dimostrativa dell'atto. Inutilizzabilità (art. 191 c.p.p.): sebbene la violazione delle formalità dell'art. 213 c.p.p. sia testualmente sanzionata con la nullità, la giurisprudenza e la dottrina richiamano il principio generale dell'art. 191 c.p.p. (#cite-source-3) per le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge. Tuttavia, occorre distinguere tra la ricognizione formale e l'individuazione.
L'art. 213 comma 3 (Source 1) stabilisce espressamente la nullità per l'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2.
4. Orientamento giurisprudenziale: ricognizione vs individuazione La giurisprudenza di legittimità ha chiarito importanti distinzioni operative: Natura dell'individuazione atipica: L'individuazione fotografica o personale operata dalla Polizia Giudiziaria o dal PM (ex art. 361 c.p.p. (#cite-source-4)) è considerata una prova atipica ai sensi dell'art. 189 c.p.p. (#cite-source-9). Inapplicabilità delle sanzioni dell'art. 213 c.p.p. alle individuazioni: Secondo la Cass. pen. sez. II, n. 49951/2023 (#cite-source-7), la forza probatoria dell'individuazione (atipica) non dipende dal rispetto delle modalità formali della ricognizione (tipica), ma dal valore della dichiarazione confermativa del teste. Pertanto, l'inosservanza delle formalità dell'art. 213 c.p.p. in sede di individuazione fotografica nelle indagini non determina l'inutilizzabilità dell'atto, ma attiene al libero apprezzamento del giudice circa l'attendibilità del riconoscimento (#cite-source-7), (#cite-source-9). Condizionamenti: Se il ricognitore è stato influenzato (ad esempio, vedendo l'imputato in caserma prima dell'atto), ciò non determina l'inutilizzabilità "patologica" ma incide pesantemente sulla motivazione circa la credibilità della deposizione (#cite-source-9).
Il paragrafo cita l'art. 189 c.p.p. tramite il Source 9, ma il testo del Source 9 riguarda una sentenza di furto aggravato e non menziona l'art. 189.
Conclusione operativa Per la ricognizione formale (quella disposta dal giudice, tipicamente in incidente probatorio o dibattimento): 1. Obbligo di descrizione preventiva della persona da parte del ricognitore. 2. Obbligo di accertamento su precedenti contatti o descrizioni fornite. 3. Verbale dettagliato di ogni passaggio. L'inosservanza comporta la nullità dell'atto (#cite-source-1).
Sintesi corretta degli obblighi previsti dall'art. 213 c.p.p. e della relativa sanzione di nullità presente nel Source 1.
Per le individuazioni di indagine** (atipiche): Il mancato rispetto dei formalismi ex art. 213 c.p.p. non rende l'atto inutilizzabile, ma ne indebolisce il valore probatorio, rendendolo censurabile sotto il profilo del vizio di motivazione qualora il giudice non dia conto della persistente attendibilità del riconoscimento nonostante le carenze procedurali (#cite-source-7), (#cite-source-9).
Le fonti 7 e 9 sono sentenze di merito/legittimità che non contengono il principio di diritto esposto sulla degradazione del valore probatorio.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
