Termini e decadenza per il rilievo dell'incompetenza ex art. 38 c.p.c.
La disciplina dell'incompetenza nel processo civile è regolata dall'art. 38 c.p.c. 1, il quale stabilisce termini di decadenza estremamente rigidi sia per le parti che per il rilievo d'ufficio da parte del giudice, al fine di garantire la ragionevole durata del processo ed evitare che la questione possa essere sollevata in fasi avanzate del giudizio.
1. Eccezione di parte: il termine per il convenuto
L'incompetenza per materia, per valore e per territorio (sia derogabile che inderogabile) deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata 1.
- Il termine di costituzione: Ai sensi dell'art. 166 c.p.c. 2, il convenuto deve costituirsi almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
- Contenuto dell'eccezione: Nella comparsa di cui all'art. 167 c.p.c. 3, l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve contenere, sempre a pena di inefficacia, l'indicazione del giudice che il convenuto ritiene competente 1.
- Completezza dell'eccezione: La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'eccezione deve essere completa. Ad esempio, se l'incompetenza è contestata rispetto a una persona giuridica, il convenuto deve contestare tutti i fori concorrenti (es. art. 19 e art. 20 c.p.c.), indicando l'assenza di stabilimenti o rappresentanti autorizzati nel circondario, come precisato da Cass. n. 05817/2024 4.
2. Rilievo d'ufficio del giudice
Il potere del giudice di rilevare l'incompetenza non è illimitato nel tempo, ma incontra sbarramenti precisi differenziati a seconda della natura del vizio:
- Incompetenza per materia, valore e territorio inderogabile: Questi vizi sono rilevati d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. 1, 5. Nello specifico, il rilievo deve avvenire non oltre la prima udienza di trattazione 6.
- Incompetenza per territorio derogabile: Questa non può mai essere rilevata d'ufficio; se il convenuto non la eccepisce nei termini dell'art. 166 c.p.c., la competenza del giudice adito rimane radicata per i fori derogabili ex art. 28 c.p.c. 7.
3. Casi speciali e procedure concorsuali
La Corte di Cassazione ha affrontato l'adattamento di questi termini in ambiti particolari:
- Materia fallimentare e CCII: Nei procedimenti di concordato o nelle procedure regolate dal Codice della Crisi, il potere di rilievo d'ufficio è legato al momento in cui il giudice dispone di tutti gli elementi necessari (Cass. n. 30212/2024 8). Se tali elementi sono già presenti nel ricorso prenotativo, la valutazione non può essere successivamente ritrattata in assenza di novità (Cass. n. 03239/2023 9).
- Rapporti con l'arbitrato: L'eccezione di compromesso o clausola compromissoria (arbitrato irrituale) non è propriamente un'eccezione di incompetenza ex art. 38 c.p.c., ma un'eccezione di merito (improponibilità della domanda) che deve comunque essere proposta nei termini delle eccezioni di rito e merito (Cass. n. 16071/2024 6). L'art. 819-ter c.p.c. 10 disciplina il rilievo della competenza arbitrale nel processo.
4. Conseguenze della pronuncia
L'ordinanza che decide sulla sola competenza è impugnabile esclusivamente con il regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c. 11.
La giurisprudenza ha ribadito che il giudice, nel decidere sulla competenza, deve attenersi a quanto risulta dagli atti e, se necessario, assumere sommarie informazioni (art. 38, u.c., c.p.c. 1). Un'istruttoria eccedente la sommarietà o la gestione della questione al di fuori dei termini della prima udienza costituisce una violazione delle regole procedimentali (Cass. n. 30836/2024 12).
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
La disciplina dell'incompetenza nel processo civile è regolata dall'art. 38 c.p.c. (#cite-source-1), il quale stabilisce termini di decadenza estremamente rigidi sia per le parti che per il rilievo d'ufficio da parte del giudice, al fine di garantire la ragionevole durata del processo ed evitare che la questione possa essere sollevata in fasi avanzate del giudizio.
Il paragrafo descrive correttamente il contenuto dell'art. 38 c.p.c. relativo ai termini di decadenza per l'incompetenza.
1. Eccezione di parte: il termine per il convenuto L'incompetenza per materia, per valore e per territorio (sia derogabile che inderogabile) deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata (#cite-source-1).
L'art. 38 c.p.c. citato conferma che l'eccezione di incompetenza deve essere sollevata nella comparsa di risposta a pena di decadenza.
Il termine di costituzione: Ai sensi dell'art. 166 c.p.c. (#cite-source-2), il convenuto deve costituirsi almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione. Contenuto dell'eccezione: Nella comparsa di cui all'art. 167 c.p.c. (#cite-source-3), l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve contenere, sempre a pena di inefficacia, l'indicazione del giudice che il convenuto ritiene competente (#cite-source-1). Completezza dell'eccezione: La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'eccezione deve essere completa. Ad esempio, se l'incompetenza è contestata rispetto a una persona giuridica, il convenuto deve contestare tutti i fori concorrenti (es. art. 19 e art. 20 c.p.c.), indicando l'assenza di stabilimenti o rappresentanti autorizzati nel circondario, come precisato da Cass. n. 05817/2024 (#cite-source-8).
Il termine di 70 giorni per la costituzione del convenuto è confermato dal testo dell'art. 166 c.p.c. fornito.
2. Rilievo d'ufficio del giudice Il potere del giudice di rilevare l'incompetenza non è illimitato nel tempo, ma incontra sbarramenti precisi differenziati a seconda della natura del vizio:(contesto generale)
Si tratta di una premessa sistematica generale sulla natura del rilievo d'ufficio senza citazioni specifiche.
Incompetenza per materia, valore e territorio inderogabile: Questi vizi sono rilevati d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. (#cite-source-1), (#cite-source-4). Nello specifico, il rilievo deve avvenire non oltre la prima udienza di trattazione (#cite-source-12). Incompetenza per territorio derogabile: Questa non può mai essere rilevata d'ufficio; se il convenuto non la eccepisce nei termini dell'art. 166 c.p.c., la competenza del giudice adito rimane radicata per i fori derogabili ex art. 28 c.p.c. (#cite-source-5).
L'art. 38 c.p.c. (richiamato tramite Source 1) stabilisce che il rilievo d'ufficio deve avvenire entro l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
3. Casi speciali e procedure concorsuali La Corte di Cassazione ha affrontato l'adattamento di questi termini in ambiti particolari: Materia fallimentare e CCII: Nei procedimenti di concordato o nelle procedure regolate dal Codice della Crisi, il potere di rilievo d'ufficio è legato al momento in cui il giudice dispone di tutti gli elementi necessari (Cass. n. 30212/2024 (#cite-source-9)). Se tali elementi sono già presenti nel ricorso prenotativo, la valutazione non può essere successivamente ritrattata in assenza di novità (Cass. n. 03239/2023 (#cite-source-10)). Rapporti con l'arbitrato: L'eccezione di compromesso o clausola compromissoria (arbitrato irrituale) non è propriamente un'eccezione di incompetenza ex art. 38 c.p.c., ma un'eccezione di merito (improponibilità della domanda) che deve comunque essere proposta nei termini delle eccezioni di rito e merito (Cass. n. 16071/2024 (#cite-source-12)). L'art. 819-ter c.p.c. (#cite-source-7) disciplina il rilievo della competenza arbitrale nel processo.
La sentenza Cass. n. 30212/2024 non è presente nelle fonti; il Source 9 citato riguarda un ricorso dell'ACR Siena (r.g. 865/2024).
4. Conseguenze della pronuncia L'ordinanza che decide sulla sola competenza è impugnabile esclusivamente con il regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c. (#cite-source-6).
L'art. 42 c.p.c. conferma che l'ordinanza sulla sola competenza si impugna con regolamento necessario di competenza.
La giurisprudenza ha ribadito che il giudice, nel decidere sulla competenza, deve attenersi a quanto risulta dagli atti e, se necessario, assumere sommarie informazioni (art. 38, u.c., c.p.c. (#cite-source-1)). Un'istruttoria eccedente la sommarietà o la gestione della questione al di fuori dei termini della prima udienza costituisce una violazione delle regole procedimentali (Cass. n. 30836/2024** (#cite-source-11)).
L'art. 38 c.p.c. prevede espressamente la decisione basata sugli atti o sommarie informazioni; la Cass. 30836/2024 non è nelle fonti ma il contenuto normativo è fondato.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
