Calcolo del valore di usufrutto e nuda proprietà
Nel 2026 il valore dell’usufrutto vitalizio va dal 95% della piena proprietà, se l’usufruttuario ha fino a 20 anni, al 10% oltre i 92 anni; la nuda proprietà vale la differenza (coefficienti calcolati al 2,5%, D.Lgs. 139/2024).
I dati del calcolo
Precompilato con un esempio: cambia i valori.
Risultato
- Usufrutto · 40%
- 120.000,00 €
- Nuda proprietà · 60%
- 180.000,00 €
- Valori fiscali per registro, successioni e donazioni; nei rapporti tra privati si possono usare criteri attuariali.
Strumento indicativo: verifica sempre termini e tassi applicabili al caso concreto.
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- 1.
Il valore dell’usufrutto vitalizio è la piena proprietà × tasso × coefficiente dell’età dell’usufruttuario, con l’età in anni compiuti alla data dell’atto o dell’apertura della successione (art. 48 D.P.R. 131/1986 e art. 46 D.P.R. 131/1986, comma 2 lett. c). Oltre i 99 anni si applica l’ultimo coefficiente della tabella.
- 2.
Dal 2025 il tasso non può essere inferiore al 2,5% (D.Lgs. 139/2024, ritenuto legittimo da Corte cost. 89/2026): con il tasso legale del 2026 all’1,60% restano quindi i coefficienti al 2,5%, e il prodotto tasso × coefficiente dà la percentuale della tabella. Per gli atti fino al 2024 il tasso era quello legale dell’anno, con coefficienti diversi ma le stesse percentuali.
- 3.
L’usufrutto a tempo determinato vale il valore attuale della rendita annua (piena proprietà × tasso) per la durata, allo stesso tasso, e non può superare il valore dell’usufrutto vitalizio (art. 46 D.P.R. 131/1986, comma 2 lett. b e comma 3).
- 4.
Sono valori fiscali, validi per imposta di registro, ipotecaria e catastale, successioni e donazioni. Nei rapporti tra privati (divisioni, risarcimenti) si usano spesso criteri attuariali diversi.
Valore dell’usufrutto vitalizio per età (2026)
| Età dell’usufruttuario | Coefficiente | Usufrutto | Nuda proprietà |
|---|---|---|---|
| 0-20 anni | 38 | 95% | 5% |
| 21-30 anni | 36 | 90% | 10% |
| 31-40 anni | 34 | 85% | 15% |
| 41-45 anni | 32 | 80% | 20% |
| 46-50 anni | 30 | 75% | 25% |
| 51-53 anni | 28 | 70% | 30% |
| 54-56 anni | 26 | 65% | 35% |
| 57-60 anni | 24 | 60% | 40% |
| 61-63 anni | 22 | 55% | 45% |
| 64-66 anni | 20 | 50% | 50% |
| 67-69 anni | 18 | 45% | 55% |
| 70-72 anni | 16 | 40% | 60% |
| 73-75 anni | 14 | 35% | 65% |
| 76-78 anni | 12 | 30% | 70% |
| 79-82 anni | 10 | 25% | 75% |
| 83-86 anni | 8 | 20% | 80% |
| 87-92 anni | 6 | 15% | 85% |
| 93-99 anni | 4 | 10% | 90% |
Coefficienti al tasso del 2,5%, minimo fissato dal D.Lgs. 139/2024.
Domande frequenti
Quanto vale l’usufrutto per una persona di 70 anni?
Il 40% della piena proprietà (fascia 70-72 anni, coefficiente 16 al 2,5%); la nuda proprietà vale il 60%.
Perché nel 2026 i coefficienti non sono cambiati se il tasso legale è sceso?
Perché dal 2025 il tasso per calcolare usufrutti e rendite non può scendere sotto il 2,5% (D.Lgs. 139/2024). Il decreto di fine 2025 ha quindi confermato i coefficienti già in uso.
E l’usufrutto a tempo determinato?
Si calcola come valore attuale della rendita annua per la sua durata, e non può superare il valore dell’usufrutto vitalizio (art. 46 D.P.R. 131/1986, comma 3). Indica la durata in “Altre opzioni”.
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