Ricusazione del giudice: competenza e procedura ex art. 40 c.p.p.
La competenza a decidere sulla dichiarazione di ricusazione del giudice è determinata dal ruolo ricoperto dal magistrato ricusato e dal grado di giudizio in cui egli opera, secondo criteri di prossimità gerarchica e diversità di sezione stabiliti dall'art. 40 c.p.p. 1. La procedura segue le forme del rito camerale tipizzato dall'art. 127 c.p.p. 2, previo vaglio di ammissibilità dell'istanza.
1. La corte territorialmente competente
L'individuazione dell'organo competente a decidere sulla ricusazione è disciplinata in modo analitico per evitare che lo stesso magistrato o la medesima sezione possano influenzare l'esito dell'incidente:
- Giudice del tribunale, della corte di assise o della corte di assise di appello: la competenza spetta alla Corte di appello del medesimo distretto 1.
- Giudice della corte di appello: decide una sezione diversa della medesima corte rispetto a quella a cui appartiene il giudice ricusato 1.
- Giudice della Corte di cassazione: la decisione è rimessa a una sezione diversa della Suprema Corte 1.
- Casi riguardanti magistrati (art. 11 c.p.p.): se la ricusazione coinvolge magistrati in procedimenti che, per legge, devono essere spostati fuori dal distretto di appartenenza, la competenza segue le regole generali di spostamento verso il capoluogo del distretto individuato dalla legge 3.
È importante sottolineare che non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione stessa 1.
2. Il vaglio preliminare di ammissibilità
Prima di entrare nel merito, la corte competente deve verificare la regolarità formale dell'istanza. Ai sensi dell'art. 41, comma 1, c.p.p. 4, l'istanza è dichiarata inammissibile con ordinanza (ricorribile per cassazione) se:
- È proposta da chi non ne ha diritto.
- Non rispetta i termini o le forme previsti dall'art. 38 c.p.p. 5 (es. omessa indicazione dei motivi o mancanza di atto scritto con i documenti allegati).
- I motivi addotti sono manifestamente infondati 4, 6.
3. Procedura in camera di consiglio
Se la dichiarazione supera il vaglio di ammissibilità, la corte decide sul merito seguendo il procedimento in camera di consiglio regolato dall'art. 127 c.p.p. 4, 2:
- Fissazione dell'udienza: il presidente fissa la data dell'udienza e ne dà avviso alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima 2.
- Attività istruttoria: la corte, se necessario, assume le opportune informazioni per verificare la sussistenza dei motivi di ricusazione (spesso legati a casi di astensione obbligatoria ex art. 36 c.p.p. o pregiudizio manifesto ex art. 37 c.p.p.) 4, 7, 8.
- Contraddittorio: fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono 2.
- Decisione: la corte provvede con ordinanza. Durante la pendenza della decisione, la corte può disporre che il giudice sospenda temporaneamente ogni attività processuale o si limiti agli atti urgenti 4.
4. Effetti della decisione
- Rigetto o inammissibilità: il giudice ricusato riprende pienamente le sue funzioni. La parte privata che ha proposto un'istanza inammissibile o infondata può essere condannata al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende (da 258 a 1.549 euro circa) 9, 10.
- Accoglimento: il giudice non può più compiere alcun atto del procedimento. Il provvedimento di accoglimento deve precisare se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente conservano efficacia 11. Se la ricusazione è accolta, gli atti compiuti dal giudice in pendenza dell'incidente sono viziati da nullità assoluta 10.
Dati da raccogliere per valutare la competenza:
- L'ufficio giudiziario esatto (tribunale, GUP, corte appello) a cui appartiene il giudice da ricusare.
- La sussistenza di termini pendenti (udienza preliminare o dibattimento) per rispettare le decadenze ex art. 38 c.p.p. 5.
- L'eventuale coincidenza del magistrato con le fattispecie di incompatibilità per parentela o affinità ex art. 35 c.p.p. 12.
Articoli citati: art. 40 c.p.p., art. 127 c.p.p., art. 11 c.p.p., art. 41 c.p.p., art. 38 c.p.p., art. 37 c.p.p., art. 36 c.p.p., art. 44 c.p.p., art. 42 c.p.p., art. 35 c.p.p.
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Fonti:
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La competenza a decidere sulla dichiarazione di ricusazione del giudice è determinata dal ruolo ricoperto dal magistrato ricusato e dal grado di giudizio in cui egli opera, secondo criteri di prossimità gerarchica e diversità di sezione stabiliti dall'art. 40 c.p.p. (#cite-source-1). La procedura segue le forme del rito camerale tipizzato dall'art. 127 c.p.p. (#cite-source-3), previo vaglio di ammissibilità dell'istanza.
Il paragrafo descrive correttamente la competenza sulla ricusazione e cita l'art. 40 c.p.p. presente in [Source 1].
1. La corte territorialmente competente L'individuazione dell'organo competente a decidere sulla ricusazione è disciplinata in modo analitico per evitare che lo stesso magistrato o la medesima sezione possano influenzare l'esito dell'incidente:(contesto generale)
Si tratta di una premessa sistematica generale sulla ratio della disciplina della ricusazione senza citazione di fonti specifiche.
Giudice del tribunale, della corte di assise o della corte di assise di appello: la competenza spetta alla Corte di appello del medesimo distretto (#cite-source-1). Giudice della corte di appello: decide una sezione diversa della medesima corte rispetto a quella a cui appartiene il giudice ricusato (#cite-source-1). Giudice della Corte di cassazione: la decisione è rimessa a una sezione diversa della Suprema Corte (#cite-source-1). Casi riguardanti magistrati (art. 11 c.p.p.): se la ricusazione coinvolge magistrati in procedimenti che, per legge, devono essere spostati fuori dal distretto di appartenenza, la competenza segue le regole generali di spostamento verso il capoluogo del distretto individuato dalla legge (#cite-source-7).
Il contenuto elenca correttamente le competenze ripartite per grado di giudizio come stabilito dall'art. 40 c.p.p. in [Source 1].
È importante sottolineare che non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione stessa (#cite-source-1).
L'art. 40 comma 3 c.p.p. in [Source 1] prevede espressamente l'inammissibilità della ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla stessa.
2. Il vaglio preliminare di ammissibilità Prima di entrare nel merito, la corte competente deve verificare la regolarità formale dell'istanza. Ai sensi dell'art. 41, comma 1, c.p.p. (#cite-source-2), l'istanza è dichiarata inammissibile con ordinanza (ricorribile per cassazione) se: È proposta da chi non ne ha diritto. Non rispetta i termini o le forme previsti dall'art. 38 c.p.p. (#cite-source-5) (es. omessa indicazione dei motivi o mancanza di atto scritto con i documenti allegati). I motivi addotti sono manifestamente infondati (#cite-source-2), (#cite-source-14).
L'art. 41 comma 1 c.p.p. in [Source 2] disciplina l'inammissibilità per ragioni formali o manifesta infondatezza.
3. Procedura in camera di consiglio Se la dichiarazione supera il vaglio di ammissibilità, la corte decide sul merito seguendo il procedimento in camera di consiglio regolato dall'art. 127 c.p.p. (#cite-source-2), (#cite-source-3):
L'art. 41 comma 3 c.p.p. rimanda al rito camerale dell'art. 127 c.p.p. per la decisione nel merito, come riportato in [Source 3].
1. Fissazione dell'udienza: il presidente fissa la data dell'udienza e ne dà avviso alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima (#cite-source-3). 2. Attività istruttoria: la corte, se necessario, assume le opportune informazioni per verificare la sussistenza dei motivi di ricusazione (spesso legati a casi di astensione obbligatoria ex art. 36 c.p.p. o pregiudizio manifesto ex art. 37 c.p.p.) (#cite-source-2), (#cite-source-4), (#cite-source-8). 3. Contraddittorio: fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono (#cite-source-3). 4. Decisione: la corte provvede con ordinanza. Durante la pendenza della decisione, la corte può disporre che il giudice sospenda temporaneamente ogni attività processuale o si limiti agli atti urgenti (#cite-source-2).
Il paragrafo descrive i termini e le modalità dell'udienza in camera di consiglio conformemente all'art. 127 c.p.p. in [Source 3].
4. Effetti della decisione Rigetto o inammissibilità: il giudice ricusato riprende pienamente le sue funzioni. La parte privata che ha proposto un'istanza inammissibile o infondata può essere condannata al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende (da 258 a 1.549 euro circa) (#cite-source-9), (#cite-source-17). Accoglimento: il giudice non può più compiere alcun atto del procedimento. Il provvedimento di accoglimento deve precisare se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente conservano efficacia (#cite-source-6). Se la ricusazione è accolta, gli atti compiuti dal giudice in pendenza dell'incidente sono viziati da nullità assoluta (#cite-source-17).
L'art. 44 c.p.p. in [Source 9] prevede la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto (sebbene gli importi siano aggiornati rispetto alle lire).
Dati da raccogliere per valutare la competenza: L'ufficio giudiziario esatto (tribunale, GUP, corte appello) a cui appartiene il giudice da ricusare. La sussistenza di termini pendenti (udienza preliminare o dibattimento) per rispettare le decadenze ex art. 38 c.p.p. (#cite-source-5). L'eventuale coincidenza del magistrato con le fattispecie di incompatibilità per parentela o affinità ex art. 35 c.p.p. (#cite-source-10).
Il riferimento ai termini per la dichiarazione di ricusazione è correttamente supportato dall'art. 38 c.p.p. in [Source 5].
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
