Art. 943 cod. nav. — Obblighi d'informazione
Testo dell'articolo
Art. 943. Obblighi d'informazione
Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da quello indicato sul biglietto, il passeggero deve essere adeguatamente informato della circostanza prima dell'emissione del biglietto. In caso di prenotazione, l'informazione deve essere data al momento della conferma della prenotazione. In caso di mancata informazione, il passeggero puo' chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il risarcimento dei danni. Ai vettori aerei, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all'[articolo 6](/it-IT/fonte/codice-della-navigazione/art-6) del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, sono vietati l'atterraggio e il decollo nel territorio nazionale. [modificato]
Aggiornamenti
38 Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue: art. 943, primo comma, da lire cinquemilioniduecentomila a lire centonovantacinquemilioni".
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