Art. 136 c.p.
Testo dell'articolo
Art. 136. Conversione delle pene pecuniarie non eseguite
Le pene principali della multa e dell'ammenda, non eseguite entro il termine di cui all'[articolo 660](/it-IT/fonte/codice-penale/art-660) del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, si convertono a norma degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La pena pecuniaria sostitutiva della reclusione o dell'arresto, non eseguita entro lo stesso termine, si converte a norma dell'[articolo 71](/it-IT/fonte/codice-penale/art-71) della legge 24 novembre 1981, n. 689. [modificato] .
Aggiornamenti
55 La Corte Costituzionale con sentenza 18-30 giugno 1971, n. 149 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1971, n. 170) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 136, primo comma, del codice penale , nella parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, prima della chiusura della procedura fallimentare".
84 La Corte Costituzionale con sentenza 16-21 novembre 1979, n. 131 (in G.U. 1ª s.s. 28/11/1979, n. 325) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 136 del codice penale ".
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