Il caso spiegato
AGCOM e il processo mediatico: la ricostituzione del Comitato tra emittenti TV e social media
6 min di lettura · Aggiornato a giugno 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha recentemente avviato la ricostituzione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e procedimenti giudiziari. Secondo quanto emerso dagli organi di informazione nell'estate del 2024, l'organismo mira a rafforzare la tutela della presunzione di non colpevolezza all'interno di un ecosistema informativo in profonda evoluzione, nel quale la linea di demarcazione tra cronaca giornalistica e narrazione sui social network appare sempre più sfumata.

In sintesi
L'AGCOM ha riattivato il Comitato incaricato di vigilare sul rispetto del Codice di autoregolamentazione nei procedimenti giudiziari, estendendo il perimetro di monitoraggio a vlogger e creatori di contenuti digitali. L'iniziativa mira a bilanciare la libertà d'informazione garantita dall'articolo 21 della Costituzione con il diritto dell'indagato a non essere additato come colpevole prima di una condanna definitiva, contrastando la spettacolarizzazione del processo penale sia sui media tradizionali sia sulle piattaforme digitali.
Il fatto
Secondo quanto riportato dalle testate Prima Comunicazione e Articolo21, il Consiglio dell'AGCOM ha deliberato la ricostituzione del Comitato incaricato di vigilare sul rispetto del Codice di autoregolamentazione media e procedimenti giudiziari, originariamente siglato nel 2009.
L'iniziativa non scaturisce da un singolo processo penale, ma si inserisce in un procedimento amministrativo di regolamentazione e vigilanza volto ad aggiornare le tutele per gli indagati e gli imputati. La novità principale risiede nell'estensione di tale monitoraggio non solo alle emittenti televisive tradizionali, ma anche ai professionisti della rete, quali vlogger e podcaster, qualora la loro attività presenti un impatto rilevante sull'opinione pubblica.
L'obiettivo è prevenire effetti sanzionatori e pregiudizi reputazionali anticipati rispetto alla definizione dei gradi di giudizio.

Le norme in gioco
Il quadro normativo si fonda sulla Costituzione italiana, in particolare sull'art. 21 in materia di libertà di manifestazione del pensiero e di stampa e sull'art. 27, secondo comma, sulla presunzione di non colpevolezza. A livello sovranazionale, la Direttiva (UE) 2016/343 impone agli Stati membri di garantire che le autorità pubbliche non si riferiscano a un indagato come colpevole prima dell'intervenuta condanna.
Tale principio è stato recepito nell'ordinamento italiano con il d.lgs. 188/2021, che limita la diffusione di dettagli processuali non essenziali. Infine, il Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi (TUSMA) conferisce all'AGCOM il potere di sanzionare le emittenti che violano il dovere di obiettività e il rispetto della dignità umana.
Cosa dice la giurisprudenza
La giurisprudenza di legittimità ha consolidato il cosiddetto Decalogo del Giornalista, stabilendo che l'esercizio del diritto di cronaca è legittimo solo se ricorrono tre requisiti concorrenti: la verità oggettiva (o la ragionevole e diligente verifica della notizia), la pertinenza (l'interesse pubblico o utilità sociale dell'informazione) e la continenza (la forma civile, misurata e non eccedente dell'esposizione).
Gli orientamenti della Corte di Cassazione chiariscono che la presunzione di non colpevolezza non impedisce il racconto dei fatti d'indagine, ma vieta la presentazione degli stessi in modo suggestivo o colpevolista. Anche le corti europee hanno ribadito che le autorità pubbliche non devono alimentare il pregiudizio pubblico tramite dichiarazioni premature rilasciate ai media.
- Prova l'AI di edit.legal
Analisi redatta e verificata con edit.legal
Per verificare le norme citate nell'articolo abbiamo usato edit.legal. Metti alla prova la nostra AI giuridica su fonti ufficiali e applicala alle tue pratiche.
Cosa insegna ai professionisti
1. Monitoraggio digitale: la difesa legale deve estendere il controllo non soltanto ai quotidiani tradizionali, ma anche alle piattaforme digitali per rilevare tempestivamente violazioni della presunzione di non colpevolezza.
2. Qualificazione dell'attività: è fondamentale verificare se il creatore di contenuti operi con finalità editoriale o professionale, al fine di azionare le tutele previste dal TUSMA.
3. Tempestività della rettifica: richiedere un'immediata rettifica o rimozione risulta spesso più efficace, nel contenimento del danno reputazionale, rispetto all'irrogazione di una sanzione ex post.
4. Linguaggio prudente: ai professionisti dell'informazione e della comunicazione occorre raccomandare l'impiego del modo condizionale e la rigorosa indicazione della fase procedimentale in corso.
Riferimenti: Articolo 21 Costituzione ItalianaArticolo 27 Costituzione ItalianaDirettiva (UE) 2016/343D.Lgs. 188/2021D.Lgs. 208/2021 (TUSMA)Codice di autoregolamentazione media e procedimenti giudiziari 2009
Casi correlati

Domande frequenti
Quali sono le sanzioni per chi viola la presunzione di innocenza nei media?
Le sanzioni possono essere di natura amministrativa (sanzioni pecuniarie e ordini di rimozione emessi dall'AGCOM), disciplinare (a cura dell'Ordine dei Giornalisti) ovvero civile (risarcimento del danno per lesione dell'onore e della reputazione). Sussistendone i presupposti, la condotta può inoltre integrare il reato di diffamazione.
La presunzione di innocenza si applica anche ai post su Instagram o YouTube?
Sì. Qualora il contenuto diffuso abbia carattere informativo e sia realizzato con modalità professionali da soggetti ad alta visibilità, l'AGCOM e la magistratura ordinaria possono intervenire per tutelare i diritti fondamentali dell'indagato.
Quanto dura la tutela della presunzione di innocenza?
La garanzia della presunzione di non colpevolezza opera fino al passaggio in giudicato della sentenza irrevocabile di condanna. Sino a quel momento, il soggetto sottoposto a procedimento deve essere qualificato esclusivamente come indagato o imputato.
Ricerca e redazione con fonti verificate su edit.legal
Ricerca giuridica e redazione con citazioni riscontrate sulle banche dati ufficiali. edit.legal si prova gratis, senza carta di credito.
Prova edit.legal gratis