Scadenze della multa: sconto, pagamento e ricorsi

Una multa non contestata sul posto va notificata entro 90 giorni dall’accertamento, 360 se risiedi all’estero (art. 201 C.d.S.); dalla notifica hai 5 giorni per pagare con lo sconto del 30%, 60 per pagare il minimo o fare ricorso al prefetto e 30 per il ricorso al giudice di pace.

I dati del calcolo

Come hai ricevuto la multa

Il giorno dell’accertamento indicato nel verbale

Consegna o ritiro. Se non ritiri il verbale in giacenza, il decimo giorno dalla spedizione dell’avviso (art. 8 L. 890/1982)

Residente all’estero

360 giorni per la notifica, 60 per il giudice di pace

Sospensione patente o confisca

Se il verbale le prevede, niente sconto del 30%

Altre opzioni
Sospensione feriale per il giudice di pace

Dal 1° al 31 agosto. Non vale per il pagamento né per il ricorso al prefetto

Risultato

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Come si calcola

  1. 1.

    I termini sono quelli del Codice della strada (D.Lgs. 285/1992) nel testo in vigore: la riforma del 2024 (L. 177/2024) ha modificato altre parti dell’art. 201, non questi termini. Si contano in giorni di calendario dal giorno dopo la contestazione o la notifica.

  2. 2.

    Se la violazione non è contestata sul posto, il verbale va notificato entro 90 giorni dall’accertamento, 360 per i residenti all’estero; se il trasgressore o il proprietario sono identificati dopo, i 90 giorni decorrono da quando l’amministrazione è in grado di identificarli. Se la notifica avviene oltre il termine, l’obbligo di pagare si estingue (art. 201 C.d.S., commi 1 e 5). Quando la violazione è contestata sul posto al conducente, il verbale va notificato al proprietario entro 100 giorni.

  3. 3.

    Puoi pagare il minimo previsto entro 60 giorni, ridotto del 30% se paghi entro 5 giorni, salvo per le violazioni che comportano la confisca del veicolo o la sospensione della patente (art. 202 C.d.S., comma 1). Se non paghi e non fai ricorso, il verbale diventa titolo esecutivo per la metà del massimo della sanzione, più le spese (art. 203 C.d.S., comma 3).

  4. 4.

    Se non hai pagato, puoi fare ricorso al prefetto entro 60 giorni (art. 203 C.d.S.) oppure al giudice di pace entro 30 giorni, 60 se risiedi all’estero (art. 204-bis C.d.S. e art. 7 D.Lgs. 150/2011, comma 3). Le due strade sono alternative: il ricorso al giudice di pace è inammissibile se hai già presentato quello al prefetto.

  5. 5.

    Per il pagamento e il ricorso al prefetto, la scadenza che cade di domenica o in un festivo slitta al giorno dopo, quella di sabato no. Il ricorso al giudice di pace è un atto del processo: slitta anche dal sabato (art. 155 c.p.c.) e risente della sospensione feriale di agosto, che riguarda solo i termini processuali e non il ricorso al prefetto (Cass. 4170/2010).

Domande frequenti

Entro quanti giorni deve arrivare una multa?

Entro 90 giorni dall’accertamento, 360 se il destinatario risiede all’estero (art. 201 C.d.S., comma 1). Se il proprietario viene identificato dopo, i 90 giorni decorrono da quando i suoi dati risultano dal P.R.A. o dall’archivio nazionale dei veicoli. Notificata in ritardo, la multa non è più dovuta da chi l’ha ricevuta (comma 5).

Come funziona lo sconto del 30%?

Se paghi entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica, versi il minimo ridotto del 30% (art. 202 C.d.S., comma 1). Lo sconto non vale per le violazioni con confisca del veicolo o sospensione della patente. Con pagamenti diversi dal contante o dal conto corrente postale, conta che l’accredito arrivi entro due giorni dalla scadenza (art. 17-quinquies D.L. 18/2016).

Quando è notificata una multa lasciata in giacenza?

Il giorno in cui la ritiri o, se non la ritiri, dopo dieci giorni dalla spedizione della raccomandata che ti avvisa del deposito (art. 8 L. 890/1982, commi 4 e 5). Da quella data decorrono i termini per pagare e per il ricorso.

Cosa succede se non pago e non faccio ricorso?

Scaduti i 60 giorni, il verbale diventa titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione, più le spese del procedimento (art. 203 C.d.S., comma 3).

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