Multe stradali: scadenze, sconto del 30% e ricorsi

Una multa non contestata sul posto va notificata entro 90 giorni dall’accertamento, 360 per chi risiede all’estero; se notificata in ritardo, non è più dovuta (art. 201 C.d.S., commi 1 e 5). Dalla contestazione o dalla notifica si può pagare il minimo entro 60 giorni, ridotto del 30% entro 5 giorni, salvo confisca del veicolo o sospensione della patente (art. 202 C.d.S., comma 1). In alternativa si può fare ricorso al prefetto entro 60 giorni (art. 203 C.d.S.) o al giudice di pace entro 30 (art. 7 D.Lgs. 150/2011, comma 3).

Domande frequenti

Entro quanti giorni va pagata una multa?

Entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica per pagare il minimo; entro 5 giorni per pagarlo ridotto del 30%, tranne per le violazioni con confisca del veicolo o sospensione della patente (art. 202 C.d.S., comma 1).

Meglio il ricorso al prefetto o al giudice di pace?

Sono alternativi: il ricorso al prefetto si presenta entro 60 giorni ed è un procedimento amministrativo; quello al giudice di pace si presenta entro 30 giorni (60 se risiedi all’estero) e apre un giudizio. Se hai già fatto ricorso al prefetto, quello al giudice di pace contro lo stesso verbale è inammissibile (art. 7 D.Lgs. 150/2011, comma 3); puoi però opporti davanti al giudice di pace all’ordinanza-ingiunzione con cui il prefetto respinge il ricorso (art. 205 C.d.S.).

Cosa succede se la multa arriva dopo 90 giorni?

L’obbligo di pagare si estingue per chi ha ricevuto la notifica oltre il termine (art. 201 C.d.S., comma 5). I 90 giorni decorrono dall’accertamento o, se il proprietario è identificato dopo, da quando l’amministrazione è in grado di identificarlo.