Calcolo del danno biologico per lesioni di lieve entità

Dal 1° aprile 2026 il primo punto di invalidità vale 988,45 euro e un giorno di inabilità temporanea assoluta 57,64 euro (art. 139 D.Lgs. 209/2005 e D.M. 20/07/2026 (GU n. 173 del 28/07/2026)); per le lesioni da 2 a 9 punti ogni punto si moltiplica per un coefficiente da 1,1 a 2,3.

Ultimo valore ufficiale: 01/04/2026 · fonti controllate ogni giorno

I dati del calcolo

Precompilato con un esempio: cambia i valori.

Da 1 a 9, secondo la valutazione medico-legale

Alla fine dell’inabilità temporanea

Inabilità al 100%

Altre opzioni

Dallo 0% al 20% del danno permanente (art. 139, comma 3)

Il calcolo usa gli importi in vigore a questa data; vuoto: oggi

Risultato

Risarcimento del danno biologico
4393,61 €
3 punti di invalidità, 40 anni
Danno permanente
3024,66 €
Danno temporaneo
1368,95 €
Valore del primo punto
988,45 €
VoceCalcoloImporto
Danno biologico permanente988,45 € × 1,2 × 3 punti × 0,85 (età)3024,66 €
Inabilità temporanea assoluta10 giorni × 57,64 €576,40 €
Inabilità temporanea al 50%20 giorni × 57,64 € × 50%576,40 €
Inabilità temporanea al 25%15 giorni × 57,64 € × 25%216,15 €
Totale4393,61 €
  • Le tabelle di legge valgono per i danni da circolazione di veicoli a motore e natanti (artt. 138 e 139 D.Lgs. 209/2005) e per la responsabilità sanitaria (art. 7 L. 24/2017, comma 4). Da 10 a 100 punti, secondo la Cassazione, la tabella unica nazionale è il parametro della liquidazione equitativa anche per gli altri danni e per i sinistri precedenti: il giudice può discostarsene solo motivando su circostanze del tutto peculiari (Cass. 8630/2026).
  • L’importo si riduce dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall’undicesimo (art. 139 D.Lgs. 209/2005, comma 1 lett. a). La legge non indica la data: secondo la Cassazione conta l’età alla fine dell’inabilità temporanea, quando il danno permanente viene a esistenza (Cass. 28614/2019); alcuni giudici usano l’età alla data del sinistro.
  • Il danno permanente si risarcisce solo se la lesione è accertabile con un esame clinico strumentale obiettivo o, per le lesioni come le cicatrici, a vista (art. 139 D.Lgs. 209/2005, comma 2). Secondo la Cassazione serve un accertamento medico-legale rigoroso, ma l’esame strumentale non è l’unico mezzo di prova, salvo per le patologie che solo così si possono riscontrare (Cass. 22066/2018).
  • Importi in vigore alla data della liquidazione, aggiornati dal 01/04/2026: secondo la Cassazione il danno si liquida con i valori vigenti al momento della liquidazione, non del sinistro. I decreti di aggiornamento escono qualche mese dopo, ma valgono dal mese di aprile di ogni anno.
art. 139 D.Lgs. 209/2005D.M. 20/07/2026 (GU n. 173 del 28/07/2026)art. 7 L. 24/2017, comma 4

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Come si calcola

  1. 1.

    Per le lesioni fino a 9 punti di invalidità il danno biologico permanente è il valore del primo punto × il coefficiente del punto × i punti di invalidità (art. 139 D.Lgs. 209/2005, comma 1 lett. a, e comma 6). Il coefficiente va da 1 per 1 punto a 2,3 per 9 punti.

  2. 2.

    L’importo si riduce dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall’undicesimo: a 30 anni, ad esempio, del 10%. Il danno biologico temporaneo è l’importo giornaliero per ogni giorno di inabilità assoluta e, per l’inabilità parziale, la stessa percentuale dell’importo giornaliero (comma 1 lett. b).

  3. 3.

    Il giudice può aumentare il risarcimento fino al 20% se la menomazione incide in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali documentati e obiettivamente accertati o causa una sofferenza psico-fisica di particolare intensità; il totale comprende tutto il danno non patrimoniale da lesioni fisiche (comma 3).

  4. 4.

    Gli importi sono aggiornati ogni anno con decreto ministeriale secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (comma 5); ogni decreto li applica dal mese di aprile. Il calcolo usa quelli in vigore alla data della liquidazione. Le stesse regole valgono per la responsabilità sanitaria (art. 7 L. 24/2017, comma 4).

Danno permanente per punto, valori dal 01/04/2026

Ultimo valore: 01/04/2026

CSV
Punti di invaliditàCoefficienteImporto fino a 10 anni di etàFonte
11988,45 €art. 139 D.Lgs. 209/2005, comma 6; D.M. 20/07/2026 (GU n. 173 del 28/07/2026)
21,12174,59 €art. 139 D.Lgs. 209/2005, comma 6; D.M. 20/07/2026 (GU n. 173 del 28/07/2026)
31,23558,42 €art. 139 D.Lgs. 209/2005, comma 6; D.M. 20/07/2026 (GU n. 173 del 28/07/2026)
41,35139,94 €art. 139 D.Lgs. 209/2005, comma 6; D.M. 20/07/2026 (GU n. 173 del 28/07/2026)
51,57413,38 €art. 139 D.Lgs. 209/2005, comma 6; D.M. 20/07/2026 (GU n. 173 del 28/07/2026)
61,710.082,19 €art. 139 D.Lgs. 209/2005, comma 6; D.M. 20/07/2026 (GU n. 173 del 28/07/2026)
71,913.146,39 €art. 139 D.Lgs. 209/2005, comma 6; D.M. 20/07/2026 (GU n. 173 del 28/07/2026)
82,116.605,96 €art. 139 D.Lgs. 209/2005, comma 6; D.M. 20/07/2026 (GU n. 173 del 28/07/2026)
92,320.460,92 €art. 139 D.Lgs. 209/2005, comma 6; D.M. 20/07/2026 (GU n. 173 del 28/07/2026)

Dagli 11 anni di età l’importo si riduce dello 0,5% per ogni anno (art. 139 D.Lgs. 209/2005, comma 1 lett. a).

Tabella completa con le fonti: Importi lesioni di lieve entità

Domande frequenti

Quanto vale un punto di invalidità nel 2026?

Dal 1° aprile 2026 il primo punto vale 988,45 euro. Con più punti ogni punto si moltiplica per il suo coefficiente: con 5 punti il danno è 988,45 × 1,5 × 5 = 7413,38 euro fino a 10 anni di età, poi ridotto dello 0,5% per ogni anno.

Il danno morale si aggiunge?

Non come voce separata: per le lesioni di lieve entità la sofferenza psico-fisica di particolare intensità rientra nell’aumento fino al 20%, e il totale comprende tutto il danno non patrimoniale da lesioni fisiche (art. 139 D.Lgs. 209/2005, comma 3).

Serve un accertamento strumentale?

Per il danno permanente sì: le lesioni di lieve entità non accertabili con un esame clinico strumentale obiettivo non danno diritto al risarcimento del danno biologico permanente; per le lesioni visibili, come le cicatrici, basta l’accertamento visivo (art. 139 D.Lgs. 209/2005, comma 2).

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