Intervento volontario ex art. 105 c.p.c.: tipologie, limiti e termini
L'intervento volontario in giudizio è l'istituto che consente a un terzo di fare ingresso in un processo pendente tra altre parti per tutelare una propria posizione giuridica. La disciplina fondamentale è contenuta negli articoli 105, 267 e 268 c.p.c., recentemente novellati dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) 1, 2, 3.
1. Tipologie di intervento volontario (art. 105 c.p.c.)
L'art. 105 c.p.c. distingue tre diverse forme di intervento, in base alla posizione che il terzo intende assumere rispetto alle parti originali e all'oggetto del giudizio 1, 4:
- Intervento principale (ad escludendum): il terzo interviene per far valere un proprio diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto in giudizio, in contrasto con le pretese di entrambe le parti originali. Il diritto del terzo deve essere autonomo, incompatibile e prevalente rispetto a quello vantato dalle parti.
- Intervento litisconsortile (o adesivo autonomo): il terzo fa valere un proprio diritto nei confronti di alcune soltanto delle parti, affiancandosi alla posizione di una di esse. Si verifica quando il terzo è titolare di un rapporto giuridico connesso per l'oggetto o per il titolo a quello dedotto in causa (es. un coerede che interviene nel giudizio promosso da un altro coerede).
- Intervento adesivo dipendente: il terzo interviene non per far valere un proprio diritto autonomo, ma per sostenere le ragioni di una delle parti, quando vi abbia un proprio interesse (di mero fatto o giuridico-economico). L'interveniente non può proporre domande proprie, ma solo collaborare alla vittoria della parte adiuvata per evitare un pregiudizio riflesso dalla sentenza.
2. Termini processuali (art. 268 c.p.c.)
Sotto il profilo temporale, l'art. 268, comma 1, c.p.c. stabilisce che l'intervento può aver luogo fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione 3.
Tuttavia, l'effettiva utilità dell'intervento è strettamente correlata alla scansione dei termini introduttivi. Nella struttura del rito ordinario post-Riforma Cartabia, sebbene l'intervento sia astrattamente possibile fino alla decisione, la partecipazione tardiva espone il terzo a gravi limitazioni operative.
3. Limiti preclusivi e poteri dell'interveniente
Il regime delle preclusioni è disciplinato dall'art. 268, comma 2, c.p.c., il quale sancisce che il terzo "non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte" 3.
- Regola generale: L'interveniente accetta il processo nello stato e nel grado in cui si trova. Se interviene dopo la scadenza dei termini per le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. 5, non potrà proporre nuove domande (se non quelle strettamente connesse al suo intervento principale o litisconsortile), né articolare mezzi di prova o produrre documenti, salvo che il diritto di intervento non sia sorto in un momento successivo o non vi sia una causa non imputabile che giustifichi la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. 6.
- Eccezione (Litisconsorzio necessario): Il limite preclusivo non opera se il terzo compare volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio. In questo caso, essendo la sua presenza indispensabile per la validità del giudizio, egli riacquista pieni poteri assertivi e istruttori 3.
- Orientamento giurisprudenziale: La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che, nonostante il tenore dell'art. 268 c.p.c., l'interveniente principale o litisconsortile può sempre proporre la domanda che giustifica il suo intervento, ma deve soggiacere alle preclusioni istruttorie già maturate per le parti originali, a meno che non dimostri l'impossibilità di intervenire prima Cass. SS.UU. n. 22404/2018 7, 8.
4. Modalità di costituzione (art. 267 c.p.c.)
Per intervenire, il terzo deve costituirsi in giudizio depositando una comparsa di intervento redatta secondo i requisiti dell'art. 167 c.p.c. (contenente l'esposizione dei fatti, gli elementi di diritto, la procura e i documenti) 2. Il cancelliere è tenuto a dare notizia dell'intervento alle altre parti già costituite.
5. Sintesi operativa
| Aspetto | Disciplina |
|---|---|
| Termine finale | Udienza di rimessione in decisione 3. |
| Effetto preclusivo | Il terzo subisce le decadenze già maturate per le parti (salvo integrazione necessaria del contraddittorio) 3. |
| Intervento in appello | Ammesso solo per i terzi che potrebbero proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. (art. 344 c.p.c.) 9. |
| Riforma Cartabia | Il giudice effettua verifiche preliminari sulla regolarità del contraddittorio e sugli interventi ex art. 171-bis c.p.c. 10. |
Calcolatori utili: Rito semplificato, Memorie 183 c.p.c., Memorie 171-ter
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
L'intervento volontario in giudizio è l'istituto che consente a un terzo di fare ingresso in un processo pendente tra altre parti per tutelare una propria posizione giuridica. La disciplina fondamentale è contenuta negli articoli 105, 267 e 268 c.p.c., recentemente novellati dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) (#cite-source-1), (#cite-source-2), (#cite-source-3).
Il paragrafo descrive correttamente l'istituto dell'intervento volontario e cita le fonti normative presenti (artt. 105, 267, 268 c.p.c.) e la riforma Cartabia.
1. Tipologie di intervento volontario (art. 105 c.p.c.) L'art. 105 c.p.c. distingue tre diverse forme di intervento, in base alla posizione che il terzo intende assumere rispetto alle parti originali e all'oggetto del giudizio (#cite-source-1), (#cite-source-11):
L'art. 105 c.p.c. nel Source 1 disciplina effettivamente le tipologie di intervento. Il riferimento al Source 11 è un refuso formale ma il contenuto è fondato sul Source 1.
Intervento principale (ad escludendum): il terzo interviene per far valere un proprio diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto in giudizio, in contrasto con le pretese di entrambe le parti originali. Il diritto del terzo deve essere autonomo, incompatibile e prevalente rispetto a quello vantato dalle parti. Intervento litisconsortile (o adesivo autonomo): il terzo fa valere un proprio diritto nei confronti di alcune soltanto delle parti, affiancandosi alla posizione di una di esse. Si verifica quando il terzo è titolare di un rapporto giuridico connesso per l'oggetto o per il titolo a quello dedotto in causa (es. un coerede che interviene nel giudizio promosso da un altro coerede). Intervento adesivo dipendente: il terzo interviene non per far valere un proprio diritto autonomo, ma per sostenere le ragioni di una delle parti, quando vi abbia un proprio interesse (di mero fatto o giuridico-economico). L'interveniente non può proporre domande proprie, ma solo collaborare alla vittoria della parte adiuvata per evitare un pregiudizio riflesso dalla sentenza.
La descrizione dell'intervento principale (ad escludendum) e dei requisiti di autonomia e incompatibilità deriva direttamente dal contenuto dell'art. 105 c.p.c.
2. Termini processuali (art. 268 c.p.c.) Sotto il profilo temporale, l'art. 268, comma 1, c.p.c. stabilisce che l'intervento può aver luogo fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione (#cite-source-3).
Il termine per l'intervento (fino alla rimessione in decisione) è esplicitamente previsto dall'art. 268 c.p.c. riportato nel Source 3.
Tuttavia, l'effettiva utilità dell'intervento è strettamente correlata alla scansione dei termini introduttivi. Nella struttura del rito ordinario post-Riforma Cartabia, sebbene l'intervento sia astrattamente possibile fino alla decisione, la partecipazione tardiva espone il terzo a gravi limitazioni operative.(contesto generale)
Si tratta di considerazioni sistematiche generali sull'impatto della Riforma Cartabia e sulla struttura del processo civile, senza citazioni specifiche.
3. Limiti preclusivi e poteri dell'interveniente Il regime delle preclusioni è disciplinato dall'art. 268, comma 2, c.p.c., il quale sancisce che il terzo "non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte" (#cite-source-3).
Il divieto di compiere atti non più consentiti alle altre parti è testualmente previsto dal secondo comma dell'art. 268 c.p.c. nel Source 3.
Regola generale: L'interveniente accetta il processo nello stato e nel grado in cui si trova. Se interviene dopo la scadenza dei termini per le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. (#cite-source-6), non potrà proporre nuove domande (se non quelle strettamente connesse al suo intervento principale o litisconsortile), né articolare mezzi di prova o produrre documenti, salvo che il diritto di intervento non sia sorto in un momento successivo o non vi sia una causa non imputabile che giustifichi la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. (#cite-source-4). Eccezione (Litisconsorzio necessario): Il limite preclusivo non opera se il terzo compare volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio. In questo caso, essendo la sua presenza indispensabile per la validità del giudizio, egli riacquista pieni poteri assertivi e istruttori (#cite-source-3). Orientamento giurisprudenziale: La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che, nonostante il tenore dell'art. 268 c.p.c., l'interveniente principale o litisconsortile può sempre proporre la domanda che giustifica il suo intervento, ma deve soggiacere alle preclusioni istruttorie già maturate per le parti originali, a meno che non dimostri l'impossibilità di intervenire prima Cass. SS.UU. n. 22404/2018 (#cite-source-7), (#cite-source-12).
Il riferimento alle memorie ex art. 171-ter c.p.c. e alle relative preclusioni istruttorie è coerente con il contenuto del Source 6.
4. Modalità di costituzione (art. 267 c.p.c.) Per intervenire, il terzo deve costituirsi in giudizio depositando una comparsa di intervento redatta secondo i requisiti dell'art. 167 c.p.c. (contenente l'esposizione dei fatti, gli elementi di diritto, la procura e i documenti) (#cite-source-2). Il cancelliere è tenuto a dare notizia dell'intervento alle altre parti già costituite.
Le modalità di costituzione tramite comparsa ex art. 167 c.p.c. e l'obbligo di notifica del cancelliere sono previsti dall'art. 267 c.p.c. nel Source 2.
5. Sintesi operativa | Aspetto | Disciplina | | :--- | :--- | | Termine finale | Udienza di rimessione in decisione (#cite-source-3). | | Effetto preclusivo | Il terzo subisce le decadenze già maturate per le parti (salvo integrazione necessaria del contraddittorio) (#cite-source-3). | | Intervento in appello | Ammesso solo per i terzi che potrebbero proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. (art. 344 c.p.c.) (#cite-source-8). | | Riforma Cartabia | Il giudice effettua verifiche preliminari sulla regolarità del contraddittorio e sugli interventi ex art. 171-bis c.p.c. (#cite-source-5). |
La sintesi riepiloga correttamente i termini (Source 3), le preclusioni (Source 3) e l'intervento in appello limitato ai casi di opposizione di terzo (Source 8).
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
