Art. 1198 cod. nav. — Omissione di dichiarazioni in caso di urto
Testo dell'articolo
Art. 1198. Omissione di dichiarazioni in caso di urto
Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che in caso di urto non osserva le disposizioni del secondo comma dell'articolo 485, e' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila. 59
Aggiornamenti
59 Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 , ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che " Nell' articolo 1198 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni."."
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