Calcolo degli interessi a tasso convenzionale
Gli interessi convenzionali superiori al tasso legale, oggi 1,60%, devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale (art. 1284 c.c., comma 3).
I dati del calcolo
Precompilato con un esempio: cambia i valori.
Risultato
- Capitale
- 10.000,00 €
- Capitale + interessi
- 10.747,95 €
| Periodo | Giorni | Tasso | Interessi |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 – 31/12/2025 | 365 | 5,00% | 500,00 € |
| 01/01/2026 – 30/06/2026 | 181 | 5,00% | 247,95 € |
- Il tasso supera il tasso legale degli anni 2025, 2026. Sopra il tasso legale gli interessi sono dovuti solo se determinati per iscritto, altrimenti si applica il tasso legale (art. 1284 c.c., comma 3): verifica il tasso legale alla data del patto, che puoi indicare in “Altre opzioni”.
Strumento indicativo: verifica sempre termini e tassi applicabili al caso concreto.
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Apri nella chatCome si calcola
- 1.
Gli interessi si calcolano in capitalizzazione semplice: capitale × tasso × giorni / giorni dell’anno, senza interessi sugli interessi (art. 1283 c.c.). Il giorno iniziale non si conta, quello finale sì.
- 2.
Il periodo si divide a ogni 1° gennaio: con l’anno reale gli anni bisestili contano 366 giorni, così un anno intero matura esattamente il tasso pattuito. In alternativa puoi usare il divisore fisso 365. Se il contratto prevede un divisore diverso, ad esempio 360, il risultato va adattato.
- 3.
Se le parti hanno previsto interessi senza fissarne la misura, si applica il tasso legale (art. 1284 c.c., comma 2): in quel caso usa il calcolatore degli interessi legali.
Domande frequenti
Il tasso pattuito deve risultare per iscritto?
Sì, se è superiore al tasso legale: gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale (art. 1284 c.c., comma 3). Se indichi la data del patto, il calcolatore confronta il tasso con quello legale di quel giorno; altrimenti segnala gli anni del periodo in cui il tasso pattuito supera quello legale.
Il tasso pattuito vale anche dopo la mora?
Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura (art. 1224 c.c., comma 1).
Esiste un tasso massimo?
Sì, la soglia d’usura: è il tasso medio rilevato ogni trimestre per la categoria di operazione, aumentato di un quarto e di altri quattro punti, con uno scarto massimo di otto punti dal tasso medio (art. 2 L. 108/1996, comma 4). Nel mutuo, se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (art. 1815 c.c., comma 2). La disciplina antiusura vale anche per gli interessi di mora: se è usuraria solo la clausola sugli interessi moratori, non sono dovuti gli interessi di mora pattuiti, ma restano dovuti gli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (Cass. S.U. 19597/2020).
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