Calcolo del TAEG
Il TAEG è il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito (art. 121 D.Lgs. 385/1993, comma 1 lett. m): comprende interessi, commissioni, imposte e altre spese, escluse quelle notarili.
I dati del calcolo
Precompilato con un esempio: cambia i valori.
Casi frequenti
Risultato
- TAN dichiarato
- 7,00%
- Rata con quel TAN
- 198,01 €
- TAEG − TAN
- 2,07 punti
- Credito netto ricevuto
- 9700,00 €
- Costo totale del credito
- 2300,60 €
- Importo totale dovuto
- 12.300,60 €
- Interessi 1880,60 €
- Spese iniziali 300,00 €
- Spese sulle rate 120,00 €
- Il TAEG è giusto solo se inserisci tutti i costi che paghi per avere il credito: commissioni, imposte, spese e i servizi accessori obbligatori, comprese le polizze, per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte (art. 121 D.Lgs. 385/1993, comma 2). Nei mutui immobiliari conta anche la perizia, se è necessaria (art. 120-quinquies D.Lgs. 385/1993, comma 2). Le spese notarili sono escluse.
Strumento indicativo: verifica sempre termini e tassi applicabili al caso concreto.
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Apri nella chatCome si calcola
- 1.
Il TAEG è il tasso annuo X che rende uguali il valore attuale delle somme ricevute e quello delle rate e delle spese pagate: importo del credito − spese iniziali = Σ (rata + spese per rata) / (1 + X)^t, con t in anni dalla data del finanziamento. È l’equazione di base della Banca d’Italia per il credito ai consumatori e per il credito immobiliare (Allegati 5B e 5C delle disposizioni sulla trasparenza).
- 2.
Il tempo si misura in anni e frazioni di anno: un mese vale 1/12 di anno, a prescindere dai giorni effettivi. L’equazione non ha una soluzione in forma chiusa e si risolve per approssimazioni successive fino alla precisione del calcolatore.
- 3.
Il calcolatore vale per i finanziamenti a tasso fisso con rate costanti: non copre le aperture di credito, i crediti a durata indeterminata e i tassi variabili, per i quali le disposizioni della Banca d’Italia fissano ipotesi aggiuntive.
- 4.
Interessi e costo totale del credito si ricavano come rata × numero di rate − importo del credito, più le spese: presuppongono che tutte le rate siano uguali. Se l’ultima rata del piano è diversa per gli arrotondamenti, il totale può scostarsi da quello del piano di ammortamento, di solito di pochi centesimi o di qualche euro.
- 5.
Il risultato va espresso almeno con la prima cifra decimale, arrotondando per eccesso se la cifra seguente è 5 o più; qui lo mostriamo con due decimali. Le modalità di calcolo sono fissate dalla Banca d’Italia (art. 121 D.Lgs. 385/1993, comma 3).
Domande frequenti
Che differenza c’è tra TAN e TAEG?
Il TAN è il tasso nominale annuo degli interessi: il tasso del periodo moltiplicato per il numero di rate dell’anno. Il TAEG misura il costo totale del credito, spese comprese, su base annua composta. Per questo, anche senza spese, un TAN del 3% con rate mensili corrisponde a un TAEG del 3,04%.
Quali costi entrano nel TAEG?
Gli interessi e tutti gli altri costi che il consumatore paga in relazione al contratto e che il finanziatore conosce: commissioni, imposte e altre spese, escluse quelle notarili (art. 121 D.Lgs. 385/1993, comma 1 lett. e). Ci sono anche i servizi accessori, comprese le polizze, se sono obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte (art. 121 D.Lgs. 385/1993, comma 2). Nei mutui immobiliari si aggiunge la perizia, se necessaria (art. 120-quinquies D.Lgs. 385/1993, comma 2).
Il TAEG si calcola allo stesso modo per prestiti e mutui?
Sì. L’equazione di base è la stessa per il credito ai consumatori e per il credito immobiliare ai consumatori (Banca d’Italia, Allegati 5B e 5C delle disposizioni sulla trasparenza); cambiano le ipotesi aggiuntive per i casi particolari, come le aperture di credito.
Cosa cambia con il D.Lgs. 212/2025?
Il D.Lgs. 212/2025 ha modificato le norme del testo unico bancario sul credito ai consumatori. I finanziatori devono adeguarsi entro il 20 novembre 2026 o, se successivo, entro novanta giorni dalle disposizioni di attuazione della Banca d’Italia; ai contratti stipulati prima di quel termine continuano ad applicarsi le norme precedenti.
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