Calcolatori degli interessi: legali, di mora e pattuiti

Il tasso degli interessi legali può essere modificato ogni anno con decreto del Ministro dell’economia, pubblicato entro il 15 dicembre dell’anno precedente (art. 1284 c.c., comma 1). Nelle transazioni commerciali gli interessi di mora seguono invece il tasso BCE del semestre maggiorato di 8 punti (D.Lgs. 231/2002), che dalla domanda giudiziale si applica anche fuori da queste transazioni se le parti non hanno pattuito la misura degli interessi (art. 1284 c.c., comma 4). Gli interessi scaduti producono interessi solo dalla domanda giudiziale o per accordo successivo alla scadenza, e se dovuti per almeno sei mesi (art. 1283 c.c.).

Domande frequenti

Che differenza c’è tra interessi legali e interessi di mora?

Gli interessi legali seguono il tasso fissato dal decreto annuale (art. 1284 c.c., comma 1). Gli interessi di mora delle transazioni commerciali seguono il tasso BCE del semestre più 8 punti e decorrono dal giorno successivo alla scadenza, senza bisogno di costituzione in mora (art. 4 D.Lgs. 231/2002).

Quando si applica il tasso dell’art. 1284 c.c., comma 4?

Dalla domanda giudiziale, per le obbligazioni in cui le parti non hanno determinato la misura degli interessi, nei procedimenti iniziati dall’11 dicembre 2014 (art. 17 D.L. 132/2014, comma 2, conv. L. 162/2014). Prima della domanda si applica il tasso legale.

Un acconto riduce prima il capitale o gli interessi?

Prima gli interessi: il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi si imputa prima agli interessi (art. 1194 c.c., comma 2), e senza il consenso del creditore non puoi imputarlo al capitale (art. 1194 c.c., comma 1).

Un tasso più alto di quello legale deve essere scritto?

Sì: gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale (art. 1284 c.c., comma 3).