Calcolo del compenso del CTU e del perito
Il compenso del consulente tecnico d’ufficio si calcola con le tabelle del D.M. 30/05/2002: a percentuale sul valore per le materie previste, altrimenti a vacazioni di due ore, che dal 13 febbraio 2025 valgono tutte 14,68 euro (Corte cost. 16/2025).
I dati del calcolo
Casi frequenti
Risultato
- Minimo
- 848,15 €
- Massimo
- 1696,25 €
| Voce | Misura | Importo |
|---|---|---|
| 0,00 € – 5164,57 €: 5164,57 € | 1,0264% – 2,0685% | 53,01 € – 106,83 € |
| 5164,57 € – 10.329,14 €: 5164,57 € | 0,9316% – 1,879% | 48,11 € – 97,04 € |
| 10.329,14 € – 25.822,84 €: 15.493,70 € | 0,8369% – 1,6895% | 129,67 € – 261,77 € |
| 25.822,84 € – 51.645,69 €: 25.822,85 € | 0,5684% – 1,1211% | 146,78 € – 289,50 € |
| 51.645,69 € – 103.291,38 €: 51.645,69 € | 0,379% – 0,7579% | 195,74 € – 391,42 € |
| 103.291,38 € – 258.228,45 €: 96.708,62 € | 0,2842% – 0,5684% | 274,85 € – 549,69 € |
- Sono esclusi indennità e spese di viaggio e di soggiorno e il rimborso delle spese sostenute (art. 49 D.P.R. 115/2002), oltre a IVA e contributi previdenziali.
- Le tabelle sono ferme al D.M. 30/05/2002. Il TAR Lazio (sent. 14327/2026) ha ordinato ai Ministeri di provvedere all’adeguamento previsto dall’art. 54 D.P.R. 115/2002: con il nuovo decreto gli importi cambieranno.
Strumento indicativo: verifica sempre termini e tassi applicabili al caso concreto.
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Apri nella chatCome si calcola
- 1.
Gli onorari degli ausiliari del giudice sono fissi, variabili o a tempo (art. 49 D.P.R. 115/2002, comma 2), nella misura delle tabelle del D.M. 30/05/2002, mai aggiornate da allora. Per gli onorari a percentuale conta il valore del bene oggetto della perizia o, per la consulenza tecnica, il valore della controversia; se questi criteri non si possono applicare, l’onorario si calcola a vacazioni (art. 1 delle tabelle). Nella consulenza di infortunistica stradale il valore è l’entità del danno cagionato alla cosa e, con più cose danneggiate, il danno di maggiore entità (art. 17 delle tabelle).
- 2.
La percentuale di ogni scaglione si applica solo alla parte di valore che vi rientra, e i risultati si sommano. Le tabelle si fermano a 516.456,90 euro (51.645,69 per l’infortunistica stradale): oltre, il calcolo resta all’ultimo scaglione. Il giudice sceglie tra minimo e massimo tenendo conto della difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione (art. 51 D.P.R. 115/2002, comma 1). Nell’estimo la stima sommaria vale la metà e il semplice giudizio di stima un terzo; resta dovuto almeno il minimo della tabella, di regola 145,12 euro.
- 3.
Le prestazioni non previste nelle tabelle si pagano a vacazioni di due ore (art. 4 L. 319/1980). Il D.M. 30/05/2002 le ha fissate in 14,68 euro la prima e 8,15 euro le successive; la Corte cost. 16/2025 ha dichiarato illegittimo il compenso più basso per le successive, che dal 13 febbraio 2025 valgono anch’esse 14,68 euro. La vacazione si divide solo a metà: oltre un’ora e un quarto è dovuta per intero. Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per incarico, salvo per le attività svolte davanti a lui: se indichi i giorni di lavoro, il calcolo si ferma a quel limite. Con un termine non superiore a 5 giorni la vacazione può essere raddoppiata, con uno non superiore a 15 giorni aumentata fino alla metà.
- 4.
Se il giudice dichiara l’urgenza con decreto motivato, gli onorari a percentuale possono aumentare fino al 20% (art. 51 D.P.R. 115/2002, comma 2); per prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà fino al doppio (art. 52 D.P.R. 115/2002, comma 1). Se la prestazione non è completata nel termine, anche prorogato per fatti non imputabili all’ausiliario, questi onorari si riducono di un terzo, e per quelli a tempo non conta il periodo dopo la scadenza (art. 52 D.P.R. 115/2002, comma 2). Per un collegio il compenso globale si determina su quello del singolo, aumentato del 40% per ogni altro componente, e va ripartito tra tutti i componenti, salvo che il giudice disponga che ciascuno svolga l’incarico per intero (art. 53 D.P.R. 115/2002).
- 5.
Il calcolo dà l’onorario. Restano escluse le indennità, le spese di viaggio e di soggiorno e il rimborso delle spese sostenute (art. 49 D.P.R. 115/2002, comma 1), oltre a IVA e contributi previdenziali.
Domande frequenti
Quanto vale oggi una vacazione del CTU?
14,68 euro per due ore. Dal 13 febbraio 2025 anche le vacazioni successive alla prima valgono 14,68 euro, perché la Corte cost. 16/2025 ha dichiarato illegittimo l’art. 4 L. 319/1980, comma 2, nella parte in cui prevedeva per esse un compenso inferiore (prima era 8,15 euro).
Le tabelle dei compensi sono state aggiornate?
No: l’art. 54 D.P.R. 115/2002 prevede un adeguamento ogni tre anni all’indice ISTAT, ma l’ultimo aggiornamento resta il D.M. 30/05/2002. Con la sentenza 14327/2026, pubblicata il 19 agosto 2026, il TAR Lazio ha ordinato ai Ministeri della Giustizia e dell’Economia di provvedere entro 120 giorni.
Si possono sommare onorario a percentuale e vacazioni?
Di regola no: le vacazioni si usano per le prestazioni non previste nelle tabelle, nemmeno per analogia (art. 4 L. 319/1980), e gli onorari delle tabelle comprendono la relazione, la partecipazione alle udienze e ogni altra attività sui quesiti (art. 29 delle tabelle del D.M. 30/05/2002).
E nel patrocinio a spese dello Stato?
Nel processo civile la riduzione alla metà dell’art. 130 D.P.R. 115/2002 non si applica finché le tabelle non sono adeguate secondo l’art. 54, per effetto della Corte cost. 166/2022.
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