Costituzione del convenuto: termini e decadenze ex art. 166 c.p.c.
La disciplina della costituzione del convenuto nel giudizio ordinario di cognizione è stata profondamente innovata dal D.Lgs. n. 149/2022 (Riforma Cartabia), che ha anticipato il momento della verifica del contraddittorio e la maturazione delle preclusioni rispetto alla prima udienza 1, 2.
Di seguito l'inquadramento normativo e il regime delle decadenze vigente per i procedimenti instaurati a decorrere dal 28 febbraio 2023 1.
1. Il termine per la costituzione tempestiva
Ai sensi dell'art. 166 c.p.c., il convenuto deve costituirsi in giudizio almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione 1.
Per il computo di tale termine occorre prestare attenzione alle seguenti regole:
- Termine a ritroso: trattandosi di un termine a ritroso, il calcolo parte dal giorno dell'udienza (che non si computa) e risale all'indietro; se il termine scade in un giorno festivo o di sabato, la scadenza è anticipata al primo giorno non festivo precedente.
- Differimento dell'udienza ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c.: lo spostamento d'ufficio dell'udienza alla prima data utile del giudice designato non sposta il termine di costituzione, che rimane ancorato alla data originaria indicata in citazione 3, 4.
- Differimento ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c.: se invece il giudice, con proprio decreto, differisce l'udienza fino a un massimo di 45 giorni, il termine dei 70 giorni per la costituzione si calcola dalla nuova data fissata dal giudice.
2. Le decadenze ex art. 167 c.p.c.
La costituzione effettuata oltre il termine dei 70 giorni (costituzione tardiva) comporta la decadenza insalvabile dalla facoltà di compiere determinate attività processuali, come previsto dall'art. 167 c.p.c. 5:
- Domande riconvenzionali: il convenuto deve proporre le eventuali domande riconvenzionali nella comparsa di risposta, a pena di decadenza 1, 5.
- Eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio: ai sensi dell'art. 167, secondo comma, c.p.c., il convenuto deve proporre a pena di decadenza le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio 1, 5.
- Chiamata in causa di un terzo: se il convenuto intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento dell'udienza di comparizione a norma dell'art. 269 c.p.c., a pena di decadenza 5, 6.
- Eccezione di incompetenza: l'eccezione di incompetenza per materia, per valore e per territorio, fuori dei casi previsti dall'art. 28, deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata ai sensi dell'art. 38 c.p.c. 1, 7.
3. Effetti della tardività sulle fasi successive
Il mancato rispetto del termine dell'art. 166 c.p.c. impedisce al convenuto di partecipare attivamente alla fase delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. con lo stesso vigore difensivo 8.
In particolare:
- Verifiche preliminari: dopo la scadenza del termine di costituzione (e prima delle memorie integrative), il giudice istruttore effettua d'ufficio le verifiche sulla regolarità del contraddittorio ex art. 171-bis c.p.c. 2.
- Memorie integrative: i termini per il deposito delle memorie (40, 20 e 10 giorni prima dell'udienza) decorrono dal decreto del giudice o dalla scadenza del termine per le verifiche preliminari. Se il convenuto è decaduto dalle eccezioni in senso stretto, non potrà formularle in questa sede, potendo solo replicare alle difese avversarie o formulare eccezioni che siano conseguenza delle domande nuove o modificate dell'attore 8.
Conclusione operativa
Il termine di 70 giorni prima dell'udienza è perentorio ai fini della proposizione di domande riconvenzionali, eccezioni in senso stretto, chiamate di terzo ed eccezioni di incompetenza 1, 5, 7. Una costituzione effettuata, ad esempio, solo 20 giorni prima dell'udienza (come avveniva nel rito previgente alla riforma del 2005 o per l'appello) nel rito di primo grado attuale è radicalmente tardiva e determina la cristallizzazione del materiale processuale a sfavore del convenuto 9, 3.
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Fonti:
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La disciplina della costituzione del convenuto nel giudizio ordinario di cognizione è stata profondamente innovata dal D.Lgs. n. 149/2022 (Riforma Cartabia), che ha anticipato il momento della verifica del contraddittorio e la maturazione delle preclusioni rispetto alla prima udienza (#cite-source-1), (#cite-source-5).
L'aggiornamento all'art. 171-ter (Fonte 6) conferma l'entrata in vigore della riforma (D.Lgs. 149/2022) e le nuove scadenze anticipate.
Di seguito l'inquadramento normativo e il regime delle decadenze vigente per i procedimenti instaurati a decorrere dal 28 febbraio 2023 (#cite-source-1).
L'art. 166 c.p.c. (Fonte 1) disciplina la costituzione del convenuto con i nuovi termini post-riforma.
1. Il termine per la costituzione tempestiva Ai sensi dell'art. 166 c.p.c., il convenuto deve costituirsi in giudizio almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione (#cite-source-1).
L'art. 166 c.p.c. (Fonte 1) indica espressamente il termine di settanta giorni prima dell'udienza per la costituzione.
Per il computo di tale termine occorre prestare attenzione alle seguenti regole: Termine a ritroso: trattandosi di un termine a ritroso, il calcolo parte dal giorno dell'udienza (che non si computa) e risale all'indietro; se il termine scade in un giorno festivo o di sabato, la scadenza è anticipata al primo giorno non festivo precedente. Differimento dell'udienza ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c.: lo spostamento d'ufficio dell'udienza alla prima data utile del giudice designato non sposta il termine di costituzione, che rimane ancorato alla data originaria indicata in citazione (#cite-source-10), (#cite-source-11). Differimento ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c.: se invece il giudice, con proprio decreto, differisce l'udienza fino a un massimo di 45 giorni, il termine dei 70 giorni per la costituzione si calcola dalla nuova data fissata dal giudice.(contesto generale)
Il calcolo dei termini a ritroso e il differimento ex art. 168-bis sono principi generali del rito civile italiano.
2. Le decadenze ex art. 167 c.p.c. La costituzione effettuata oltre il termine dei 70 giorni (costituzione tardiva) comporta la decadenza insalvabile dalla facoltà di compiere determinate attività processuali, come previsto dall'art. 167 c.p.c. (#cite-source-2):
L'art. 167 c.p.c. (Fonte 2) disciplina le decadenze legate alla comparsa di risposta e alla costituzione.
Domande riconvenzionali: il convenuto deve proporre le eventuali domande riconvenzionali nella comparsa di risposta, a pena di decadenza (#cite-source-1), (#cite-source-2). Eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio: ai sensi dell'art. 167, secondo comma, c.p.c., il convenuto deve proporre a pena di decadenza le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio (#cite-source-1), (#cite-source-2). Chiamata in causa di un terzo: se il convenuto intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento dell'udienza di comparizione a norma dell'art. 269 c.p.c., a pena di decadenza (#cite-source-2), (#cite-source-3). Eccezione di incompetenza: l'eccezione di incompetenza per materia, per valore e per territorio, fuori dei casi previsti dall'art. 28, deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata ai sensi dell'art. 38 c.p.c. (#cite-source-1), (#cite-source-4).
L'art. 167 c.p.c. (Fonte 2) prevede espressamente la decadenza per domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio.
3. Effetti della tardività sulle fasi successive Il mancato rispetto del termine dell'art. 166 c.p.c. impedisce al convenuto di partecipare attivamente alla fase delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. con lo stesso vigore difensivo (#cite-source-6).
L'art. 171-ter c.p.c. (Fonte 6) regola le memorie integrative e le relative preclusioni processuali.
In particolare: 1. Verifiche preliminari: dopo la scadenza del termine di costituzione (e prima delle memorie integrative), il giudice istruttore effettua d'ufficio le verifiche sulla regolarità del contraddittorio ex art. 171-bis c.p.c. (#cite-source-5). 2. Memorie integrative: i termini per il deposito delle memorie (40, 20 e 10 giorni prima dell'udienza) decorrono dal decreto del giudice o dalla scadenza del termine per le verifiche preliminari. Se il convenuto è decaduto dalle eccezioni in senso stretto, non potrà formularle in questa sede, potendo solo replicare alle difese avversarie o formulare eccezioni che siano conseguenza delle domande nuove o modificate dell'attore (#cite-source-6).
L'art. 171-bis c.p.c. (Fonte 5) disciplina le verifiche preliminari del giudice dopo la scadenza del termine di costituzione.
Conclusione operativa Il termine di 70 giorni prima dell'udienza è perentorio** ai fini della proposizione di domande riconvenzionali, eccezioni in senso stretto, chiamate di terzo ed eccezioni di incompetenza (#cite-source-1), (#cite-source-2), (#cite-source-4). Una costituzione effettuata, ad esempio, solo 20 giorni prima dell'udienza (come avveniva nel rito previgente alla riforma del 2005 o per l'appello) nel rito di primo grado attuale è radicalmente tardiva e determina la cristallizzazione del materiale processuale a sfavore del convenuto (#cite-source-8), (#cite-source-10).
Il riferimento all'eccezione di incompetenza e ai termini perentori trova riscontro negli artt. 38 (Fonte 4), 166 e 167 c.p.c.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
