Calcolo dei termini del rito di famiglia
Nel rito unificato di famiglia, ricorso e decreto si notificano almeno 60 giorni liberi prima dell’udienza, il convenuto si costituisce almeno 30 giorni prima (art. 473-bis.14 c.p.c.) e le memorie si depositano entro 20, 10 e 5 giorni prima dell’udienza (art. 473-bis.17 c.p.c.).
I dati del calcolo
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Risultato
- Ultimo giorno per notificare ricorso e decreto (60 giorni liberi)tra 58 giorniven 18 dic 2026
- Costituzione del convenuto: termine massimo, vale la data del decreto (30 giorni prima)tra 89 giornilun 18 gen 2027
- Memoria dell’attore (20 giorni prima)tra 99 giornigio 28 gen 2027
- Memoria del convenuto (10 giorni prima)tra 107 giorniven 5 feb 2027Il 07/02/2027 non è un giorno utile: la scadenza si anticipa
- Replica dell’attore, solo prova contraria (5 giorni prima)tra 114 giorniven 12 feb 2027
- Udienza di comparizione delle partimer 17 feb 2027
- Il termine per costituirti è quello indicato nel decreto che fissa l’udienza: la legge chiede solo che scada almeno 30 giorni prima (art. 473-bis.14 c.p.c., comma 2). Oltre quel termine scattano le decadenze degli artt. 38 e 167 c.p.c.
- Per ragioni di urgenza il giudice può abbreviare fino alla metà i termini dell’art. 473-bis.14 e quelli delle memorie dell’art. 473-bis.17 (art. 473-bis.14 c.p.c., ultimo comma, introdotto dal D.Lgs. 164/2024): in quel caso valgono le date del decreto.
- Le cause di separazione e divorzio non sono tra le materie escluse dalla sospensione feriale (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 ord. giud.), che quindi si applica salvo che la causa sia dichiarata urgente. Le Sezioni Unite l’hanno affermato per i giudizi di revisione del mantenimento o dell’assegno divorzile (Cass. SU 12946/2024). Non si applica alle cause relative ad alimenti.
- Il calcolo esclude agosto anche dai giorni liberi per la notifica (termine a comparire), come ritiene l’orientamento prevalente. Secondo un orientamento minoritario questo termine, posto a tutela del convenuto, non si sospende: escludere agosto anticipa la notifica, quindi è la scelta prudente.
- Se una scadenza a ritroso cade di sabato, il calcolo la anticipa al venerdì, secondo Cass. 21335/2017 e Cass. ord. 23634/2024, che applicano l’art. 155, comma 5, c.p.c. anche ai termini a ritroso. Un orientamento più risalente limita la regola del sabato ai termini che si contano in avanti: il venerdì resta comunque la data prudente.
Strumento indicativo: verifica sempre termini e tassi applicabili al caso concreto.
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Apri nella chatCome si calcola
- 1.
Le regole valgono per i procedimenti su stato delle persone, minorenni e famiglie iniziati dopo il 28 febbraio 2023 (D.Lgs. 149/2022, con il correttivo D.Lgs. 164/2024), come la separazione e il divorzio giudiziali. Tutti i termini si contano a ritroso dalla data dell’udienza di comparizione, senza contare il giorno dell’udienza.
- 2.
Tra la notifica del ricorso e l’udienza devono passare almeno 60 giorni liberi, 90 se la notifica si fa all’estero (art. 473-bis.14 c.p.c., commi 5 e 6). La notifica può avvenire anche in un giorno festivo, quindi la data non si sposta. Il convenuto si costituisce nel termine fissato dal decreto, che scade almeno 30 giorni prima dell’udienza.
- 3.
Poi l’attore può depositare una memoria entro 20 giorni prima dell’udienza, il convenuto una memoria entro 10 giorni prima e l’attore una replica, solo per la prova contraria, entro 5 giorni prima (art. 473-bis.17 c.p.c.). Se una scadenza a ritroso cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, si anticipa al giorno lavorativo precedente; i giorni dal 1° al 31 agosto non si contano, salvo che la causa sia dichiarata urgente.
Domande frequenti
Quali sono i termini delle memorie nel rito di famiglia?
L’attore deposita una memoria entro 20 giorni prima dell’udienza, il convenuto entro 10 giorni prima e l’attore può replicare, solo per indicare prova contraria, entro 5 giorni prima (art. 473-bis.17 c.p.c.). La Corte costituzionale ha ritenuto non fondati i dubbi sul termine della memoria dell’attore (sentenza 146/2025).
Entro quando si costituisce il convenuto?
Nel termine indicato dal decreto che fissa l’udienza, che deve scadere almeno 30 giorni prima dell’udienza (art. 473-bis.14 c.p.c., comma 2). Il decreto avvisa che la costituzione tardiva comporta le decadenze degli artt. 38 e 167 c.p.c.
La sospensione feriale vale per separazione e divorzio?
Sì, le cause di separazione e divorzio non sono tra le materie sottratte alla sospensione di agosto (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 ord. giud.). Le Sezioni Unite lo hanno affermato anche per i giudizi di revisione del mantenimento o dell’assegno divorzile (Cass. SU 12946/2024). Non si applica se la causa è dichiarata urgente o se è relativa agli alimenti.
Il giudice può ridurre i termini?
Sì: se ci sono ragioni di urgenza, può abbreviarli fino alla metà, sia quelli per notifica e costituzione sia quelli delle memorie (art. 473-bis.14 c.p.c., ultimo comma). In quel caso valgono le date indicate nel decreto.
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