Termini processuali e prescrizione: tutti i calcolatori
I termini processuali si contano escludendo il giorno iniziale. La scadenza che cade di domenica o in un giorno festivo è prorogata al primo giorno non festivo; per gli atti da compiere fuori udienza, la regola vale anche per il sabato (art. 155 c.p.c.). Dal 1° al 31 agosto i termini dei procedimenti civili e amministrativi sono sospesi (art. 1 L. 742/1969), con le eccezioni dell’art. 3 della stessa legge. La prescrizione segue invece il calendario comune e il sabato non la proroga (art. 2963 c.c.).
Calcolatori
Domande frequenti
Quando si applica la sospensione feriale?
Dal 1° al 31 agosto di ogni anno ai termini dei procedimenti civili e amministrativi. Non si applica, tra gli altri, alle cause di lavoro, ai procedimenti cautelari e a quelli urgenti (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 ord. giud.).
Qual è il termine per l’appello civile?
Trenta giorni dalla notifica della sentenza (art. 325 c.p.c.); se la sentenza non è notificata, sei mesi dalla pubblicazione (art. 327 c.p.c.). Per il ricorso in Cassazione il termine breve è di sessanta giorni.
Quali sono i termini delle memorie 171-ter?
Le tre memorie integrative si depositano almeno 40, 20 e 10 giorni prima della prima udienza (art. 171-ter c.p.c.); il convenuto si costituisce almeno 70 giorni prima (art. 166 c.p.c.).
Qual è il termine ordinario di prescrizione?
Dieci anni (art. 2946 c.c.), salvo i termini più brevi previsti dalla legge, come i cinque anni per il risarcimento del danno da fatto illecito (art. 2947 c.c.).