Rivalutazione ISTAT: crediti, assegni, canoni e TFR
La rivalutazione monetaria usa di regola l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (FOI), pubblicato ogni mese. Lo richiamano, tra le altre, le norme sull’aggiornamento dei canoni di locazione (art. 32 L. 392/1978) e sulla rivalutazione del TFR, pari all’1,5% fisso più il 75% dell’aumento dell’indice (art. 2120 c.c., comma 4). Nei debiti di valore, come il risarcimento del danno, rivalutazione e interessi si cumulano (Cass. S.U. 1712/1995); nei debiti di denaro la svalutazione si recupera solo come maggior danno (art. 1224 c.c., comma 2).
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Tabelle e dati ufficiali
Domande frequenti
Quale indice ISTAT si usa per rivalutare una somma?
L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (FOI). Se un contratto o un provvedimento indica un altro indice, vale quello.
Rivalutazione e interessi si sommano?
Nei debiti di valore sì, con gli interessi calcolati sulla somma via via rivalutata e non su quella rivalutata alla fine (Cass. S.U. 1712/1995). Nei debiti di denaro la svalutazione è un danno ulteriore, dovuto solo per la parte non coperta dagli interessi legali e da provare (art. 1224 c.c., comma 2).
Il canone di locazione si aggiorna al 75% o al 100%?
Nelle locazioni a uso diverso dall’abitativo di durata non superiore a quella legale, l’aumento non può superare il 75% della variazione ISTAT (art. 32 L. 392/1978). Per le abitazioni a canone libero le parti possono pattuire anche il 100%.
L’assegno di mantenimento si adegua da solo?
Per i figli sì: l’adeguamento agli indici ISTAT è automatico se le parti o il giudice non indicano un altro parametro (art. 337-ter c.c., comma 5). Per l’assegno divorzile il criterio di adeguamento è fissato nella sentenza (art. 5 L. 898/1970, comma 7).