Calcolo della prescrizione del reato
Il reato si prescrive nel tempo pari al massimo della pena, mai meno di 6 anni per i delitti e 4 per le contravvenzioni (art. 157 c.p.); le interruzioni lo allungano al massimo di un quarto (art. 161 c.p.) e, per i reati dal 1° gennaio 2020, la sentenza di primo grado lo ferma (art. 161-bis c.p.).
I dati del calcolo
Casi frequenti
Risultato
- Data del reato (art. 158 c.p.)mer 10 mar 2021
- Tempo base: 6 anni (art. 157 c.p.)mer 10 mar 2027
- Il reato si prescrivemer 10 mar 2027
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Apri nella chatCome si calcola
- 1.
Il termine decorre dal giorno della consumazione, dalla fine dell’attività per il tentativo, dalla cessazione della permanenza per il reato permanente (art. 158 c.p.). Si conta con il calendario comune e non slitta se l’ultimo giorno è festivo (art. 14 c.p.).
- 2.
Il tempo base è il massimo della pena prevista per il reato, consumato o tentato: per il tentativo si riduce di un terzo. Contano solo le aggravanti a effetto speciale o che prevedono una pena di specie diversa; le attenuanti no. Il minimo è 6 anni per i delitti e 4 per le contravvenzioni. Il termine raddoppia per i reati dell’art. 157 c.p., comma 6, e i reati puniti con l’ergastolo non si prescrivono (art. 157 c.p., comma 8).
- 3.
Ogni atto interruttivo dell’art. 160 c.p. (ad esempio richiesta di rinvio a giudizio, decreto di citazione, interrogatorio) fa ripartire il termine, ma nel complesso il tempo base può crescere al massimo di un quarto; della metà, di due terzi o del doppio nei casi dell’art. 161 c.p., comma 2; senza limite per i reati dell’art. 51 c.p.p., commi 3-bis e 3-quater
- 4.
Durante le sospensioni (art. 159 c.p.) il termine non corre e i giorni sospesi si aggiungono anche oltre il limite delle interruzioni. Una sospensione che inizia quando il termine è già scaduto non ha effetto. Per la messa alla prova (art. 168-ter c.p.) è discusso se la sospensione decorra dall’ordinanza che la dispone o dalla sottoscrizione del verbale: con entrambe le date il calcolo mostra i due risultati.
- 5.
Sentenza di primo grado: per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 il corso della prescrizione cessa definitivamente (art. 161-bis c.p.); per i reati precedenti la condanna interrompe la prescrizione e, per quelli commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, seguono le sospensioni della legge n. 103 del 2017, che il calcolo non include. I reati commessi prima dell’8 dicembre 2005 seguono il regime transitorio della legge n. 251 del 2005 e non sono calcolati.
Domande frequenti
Le attenuanti riducono il termine di prescrizione?
No. Per il tempo necessario a prescrivere si guarda al massimo della pena prevista per il reato senza tenere conto delle attenuanti, né del bilanciamento delle circostanze; contano solo le aggravanti a effetto speciale o che prevedono una pena di specie diversa (art. 157 c.p., commi 2 e 3).
Quanto può allungare la prescrizione un atto interruttivo?
L’interruzione fa ripartire il termine, ma nel complesso non può superare il tempo base aumentato di un quarto: un delitto con termine di 6 anni si prescrive al più tardi in 7 anni e 6 mesi. Il limite sale alla metà, ai due terzi o al doppio per la recidiva e gli altri casi dell’art. 161 c.p., comma 2
Cosa cambia con la sentenza di primo grado?
Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 il corso della prescrizione cessa definitivamente con la sentenza di primo grado (art. 161-bis c.p.); nei gradi successivi opera invece l’improcedibilità dell’art. 344-bis c.p.p. Per i reati precedenti la sentenza di condanna interrompe la prescrizione.
La messa alla prova sospende la prescrizione?
Sì: durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione è sospeso (art. 168-ter c.p.). È discusso se la sospensione decorra dall’ordinanza che ammette alla prova o dalla sottoscrizione del verbale; il calcolo mostra entrambe le date.
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