Calcolo della prescrizione del reato

Il reato si prescrive nel tempo pari al massimo della pena, mai meno di 6 anni per i delitti e 4 per le contravvenzioni (art. 157 c.p.); le interruzioni lo allungano al massimo di un quarto (art. 161 c.p.) e, per i reati dal 1° gennaio 2020, la sentenza di primo grado lo ferma (art. 161-bis c.p.).

I dati del calcolo

Consumazione, fine del tentativo o cessazione della permanenza

Tipo di reato

Con le sole aggravanti a effetto speciale o di specie diversa

Facoltativo: ad esempio richiesta di rinvio a giudizio o decreto di citazione

Facoltativo: data della pronuncia

Altre opzioni
Tentativo
Termine raddoppiato

Reati dell’art. 157 c.p., comma 6

Punito con l’ergastolo
Esito del primo grado

Ad esempio un rinvio per impedimento (art. 159 c.p.)

Ordinanza che sospende il procedimento

Sottoscrizione del verbale

Decisione sull’esito o revoca

Risultato

Il reato si prescrive il
mercoledì 10 marzo 2027
tra 140 giornitempo base 6 anni
  1. Data del reato (art. 158 c.p.)
    mer 10 mar 2021
  2. Tempo base: 6 anni (art. 157 c.p.)
    mer 10 mar 2027
  3. Il reato si prescrive
    mer 10 mar 2027

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Come si calcola

  1. 1.

    Il termine decorre dal giorno della consumazione, dalla fine dell’attività per il tentativo, dalla cessazione della permanenza per il reato permanente (art. 158 c.p.). Si conta con il calendario comune e non slitta se l’ultimo giorno è festivo (art. 14 c.p.).

  2. 2.

    Il tempo base è il massimo della pena prevista per il reato, consumato o tentato: per il tentativo si riduce di un terzo. Contano solo le aggravanti a effetto speciale o che prevedono una pena di specie diversa; le attenuanti no. Il minimo è 6 anni per i delitti e 4 per le contravvenzioni. Il termine raddoppia per i reati dell’art. 157 c.p., comma 6, e i reati puniti con l’ergastolo non si prescrivono (art. 157 c.p., comma 8).

  3. 3.

    Ogni atto interruttivo dell’art. 160 c.p. (ad esempio richiesta di rinvio a giudizio, decreto di citazione, interrogatorio) fa ripartire il termine, ma nel complesso il tempo base può crescere al massimo di un quarto; della metà, di due terzi o del doppio nei casi dell’art. 161 c.p., comma 2; senza limite per i reati dell’art. 51 c.p.p., commi 3-bis e 3-quater

  4. 4.

    Durante le sospensioni (art. 159 c.p.) il termine non corre e i giorni sospesi si aggiungono anche oltre il limite delle interruzioni. Una sospensione che inizia quando il termine è già scaduto non ha effetto. Per la messa alla prova (art. 168-ter c.p.) è discusso se la sospensione decorra dall’ordinanza che la dispone o dalla sottoscrizione del verbale: con entrambe le date il calcolo mostra i due risultati.

  5. 5.

    Sentenza di primo grado: per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 il corso della prescrizione cessa definitivamente (art. 161-bis c.p.); per i reati precedenti la condanna interrompe la prescrizione e, per quelli commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, seguono le sospensioni della legge n. 103 del 2017, che il calcolo non include. I reati commessi prima dell’8 dicembre 2005 seguono il regime transitorio della legge n. 251 del 2005 e non sono calcolati.

Domande frequenti

Le attenuanti riducono il termine di prescrizione?

No. Per il tempo necessario a prescrivere si guarda al massimo della pena prevista per il reato senza tenere conto delle attenuanti, né del bilanciamento delle circostanze; contano solo le aggravanti a effetto speciale o che prevedono una pena di specie diversa (art. 157 c.p., commi 2 e 3).

Quanto può allungare la prescrizione un atto interruttivo?

L’interruzione fa ripartire il termine, ma nel complesso non può superare il tempo base aumentato di un quarto: un delitto con termine di 6 anni si prescrive al più tardi in 7 anni e 6 mesi. Il limite sale alla metà, ai due terzi o al doppio per la recidiva e gli altri casi dell’art. 161 c.p., comma 2

Cosa cambia con la sentenza di primo grado?

Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 il corso della prescrizione cessa definitivamente con la sentenza di primo grado (art. 161-bis c.p.); nei gradi successivi opera invece l’improcedibilità dell’art. 344-bis c.p.p. Per i reati precedenti la sentenza di condanna interrompe la prescrizione.

La messa alla prova sospende la prescrizione?

Sì: durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione è sospeso (art. 168-ter c.p.). È discusso se la sospensione decorra dall’ordinanza che ammette alla prova o dalla sottoscrizione del verbale; il calcolo mostra entrambe le date.

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